Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione) e dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (recante la conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 136/2004 e disposizioni per la rideterminazione delle deleghe legislative) promosso dalle Regioni Campania, Toscana e Friuli-Venezia Giulia e giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 8 della l. 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) stabilisce che il Presidente dell'Autorità portuale deve essere nominato con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione d'intesa con la Regione interessata nell'ambito di una terna di esperti designati da provincia, comuni e dalle Camere di commercio, industria e artigianato. Il Ministro può, con atto motivato, chiedere l'invio di una seconda terna di candidati. Qualora non giunga entro un certo termine alcuna designazione, il Ministro nomina il Presidente, previa intesa con la Regione. L'art. 6 del d.l. impugnato ha aggiunto all'art. 8 un comma 1-bis in base al quale, esperite le procedure necessarie, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio, il quale provvede con deliberazione motivata. La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17/2004, dopo avere trascritto l'art. 8, comma 1, della legge statale 84/1994 attribuendo al Presidente della Regione i poteri che la norma statale riconosce al Ministro, prevede che, qualora nei termini non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste (comma 2); al Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro, spetta anche il potere di revoca del mandato del Presidente dell'Autorità portuale, di scioglimento del comitato portuale e di nomine commissariali (comma 3).
Motivi del ricorso
Riguardo alla normativa statale, viene ravvisata violazione dei principi di leale cooperazione e ragionevolezza, in quanto, in seguito all'inserimento del comma 1-bis nell'art. 8 della l. 84/1994, lo Stato potrebbe facilmente eludere la regola procedimentale, provvedendo senza l'apporto regionale, in conseguenza del mero decorso di un certo termine che, fissato in un lasso di tempo particolarmente breve, prescinde del tutto dalla causa che ha determinato la mancata conclusione della procedura. La legge regionale viene censurata dall'Avvocatura per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost..
Decisione della Corte
La versione originaria dell'art. 8 della l. 84/1994 esigeva, e a fortiori esige ora, dopo che la riforma del Titolo V ha inserito la materia dei porti e aeroporti civili tra quelle di legislazione concorrente, una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto di nomina, quale forma di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione, ed esclude ogni possibilità di declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante (27/2004), con la conseguenza che il mancato raggiungimento dell'intesa costituiva e costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento (6/2004). Entrambe le normative impugnate prevedono meccanismi volti a superare la situazione di stallo che si viene a creare quando non si realizza l'intesa tra Ministro e Regione interessata per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale. L'ampiezza delle materie di competenza legislativa concorrente comporta, soprattutto quando la rilevanza degli interessi pubblici è tale da rendere imperiosa l'esigenza di provvedere, l'opportunità di prevedere meccanismi idonei a superare l'ostacolo derivante dal mancato raggiungimento dell'accordo sul contenuto del provvedimento da adottare, fermo il loro carattere sussidiario rispetto all'impegno leale delle parti nella ricerca di una soluzione condivisa (cfr. sentenze 6/2004 e 62/2005). La l. 84/1994 costituisce legge-quadro in materia di porti. La previsione della spettanza al Ministro del potere di nomina del Presidente dell'Autorità portuale deriva dalla posizione stessa del Presidente, posto al vertice di una organizzazione complessa, al quale è assegnato un ruolo fondamentale anche di carattere propulsivo perché il porto assolva alla sua funzione di rilevanza internazionale o nazionale. Ritiene illegittimo l'art. 9, comma 2, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia in quanto contrastante con il principio fondamentale secondo il quale il potere di nomina del Presidente dell'Autorità portuale compete, previa intesa con la Regione, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per le stesse ragioni, ritiene illegittimo anche l'art. 9, comma 3, della medesima legge regionale. La modifica apportata all'art. 8 della l. 84/1994 dall'art. 6 della l. 186/2004 sminuisce il potere di codeterminazione riconosciuto alla Regione: la previsione della possibilità che il Ministro faccia prevalere il proprio punto di vista ottenendo l'avallo dal Consiglio dei ministri rende molto debole fin dall'inizio del procedimento la posizione della Regione che non condivida l'opinione del Ministro.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della l. 186/2004 e dell'art. 6 del d.l. 136/2004, nonché dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17/2004.