Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge regionale censurata istituisce il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili (art. 1) e prevede che possono chiedere l'iscrizione al registro coloro che sono in possesso dei requisiti indicati nell'art. 3, tra i quali figura il superamento di un esame di abilitazione, stabilendo inoltre che la mancata iscrizione al registro regionale preclude l'esercizio dell'attività di amministratore, salvo i casi di condomino amministratore (art. 2, comma 3).
Motivi del ricorso
Le disposizioni censurate determinano una sostanziale limitazione all'esercizio di una attività di prestazione di servizi e ledono l'art. 117, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo del mancato rispetto dei principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera c), 49 e 57 del Trattato CE 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità europea. L'art. 2, comma 3, è inoltre invasivo della competenza statale in materia di ordinamento civile e penale, con conseguente lesione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.
Decisione della Corte
La questione attiene alla materia delle professioni, rientrante nella competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost., nella quale i principi fondamentali devono essere ricavati dalla legislazione statale vigente (353/2003). Pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 2229 , primo comma, c.c., oltre che dalle norme sulle singole professioni, può trarsi il principio per cui l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Esula quindi dalla competenza legislativa regionale l'istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli istituiti con legge per l'esercizio delle attività professionali, in quanto tali albi hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa in quanto tale alla competenza regionale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge regionale Abruzzo 17/2003 e dell'intera legge regionale, in quanto in inscindibile connessione con le norme dichiarate incostituzionali.