Sentenza n.343 - deposito 29 2005

Edilizia - approvazione strumenti urbanistici attuativi


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia di urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) promosso dal TAR Marche con ordinanza 31 gennaio 2004


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 4 censurato attribuisce esclusivamente al Consiglio comunale l'approvazione dei piani urbanistici; l'art. 30, disciplinando la relativa procedura, prevede il deposito del piano attuativo dopo la sua adozione e l'approvazione da parte del Consiglio comunale.


Motivi del ricorso


Violazione dell'art. 117 Cost., per non avere osservato i principi fondamentali sanciti dall'art. 24 della l. 47/1985 secondo cui i Comuni trasmettono alla Regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi e si devono esprimere con motivazioni puntuali sulle eventuali osservazioni formulate dalla Regione.


Decisione della Corte


La disposizione impugnata non prevede specificamente l'invio alla Regione (o alla Provincia) degli strumenti urbanistici attuativi. L'art. 24 della l. 47/1985 prevede l'obbligo di trasmissione da parte del comune alla Regione, entro sessanta giorni dalla approvazione comunale, della copia degli strumenti attuativi di strumenti urbanistici regionali, e prevede che i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali sulle osservazioni della Regione. Tale disposizione non è derogabile dalle leggi regionali, in quanto preordinata a soddisfare un'esigenza non solo di conoscenza per l'ente regionale, ma anche di coordinamento dell'operato delle amministrazioni locali. La mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'incostituzionalità della norma.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 30 della l.r. Marche 34/1992 nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata).