Sentenza n.339 - deposito 27 2005


Conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2003, promosso dalla Regione Toscana


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il decreto dispone il commissariamento dell'Autorità portuale di Livorno, per scadenza del termine massimo di 45 giorni previsto dal dl 16 maggio 1994, n. 293, convertito in l. 15 luglio 1994, n. 444 sulla disciplina della proroga degli organi aministrativi


Motivi del ricorso


Nel corso della procedura di nomina, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ha tenuto conto della richiesta formulata dalla Regione di un incontro per individuare con il metodo della concertazione una convergenza delle diverse posizioni che erano state espresse dai diversi enti interpellati, e ha proceduto unilateralmente al commissariamento della Autorità portuale.


Decisione della Corte


L'art. 8 della legge 28 gennaio 1984, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) stabilisce che nel corso del procedimento di nomina delle autorità portuali deve essere acquisita l'intesa con la Regione interessata. L'atto deliberativo è frutto della compartecipazione fra gli enti od organi tra i quali l'intesa deve svilupparsi, anche attraverso trattative volte a superare eventuali divergenze. Il potere di nomina del commissario (cfr. sentenza 27/2004) costituisce attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse generale al sopperimento degli organi di ordinaria amministrazione i cui titolari siano scaduti o mancanti (cfr. disciplina contenuta nel d.l. 293/1994, convertito in l. 444/1994, introdotta dopo la sentenza 208/1992 della Corte per ovviare al ricorso alla prorogatio sine die). Lo Stato non ha attivato, neanche dopo la nomina del Commissario, la procedura della intesa per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Livorno, procedura che esige lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo e che solo legittimano la nomina del Commissario.


Dichiarazione:


Dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la nomina del Commissario della Autorità portuale di Livorno senza che siano state avviate e proseguite le trattative con la Regione interessata per il raggiungimento della intesa per la nomina del Presidente e annulla il decreto censurato.