Sentenza n.335 - deposito 27 2005

Tributo per deposito in discarica


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 44, comma 3, e 47 della l.r. Emilia – Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a leggi regionali)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 44, comma 3, rimette a deliberazione della Giunta regionale la determinazione del tributo per il deposito dei rifiuti in discarica; l'art. 47 rimette a decreto del Presidente della Giunta regionale il metodo per la determinazione della tariffa relativa al servizio pubblico integrato e alla gestione dei rifiuti.


Motivi del ricorso


La prima disposizione rientra nella materia dei tributi erariali attribuiti alla Regione, non a quella dei tributi regionali propri, trattandosi di tributi istituiti da leggi statali, che lasciano alle Regioni solo limitati spazi di autonomia. La seconda disposizione costituisce livello essenziale di prestazione che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale e anche principio fondamentale in materia di governo del territorio, per il quale la determinazione dei criteri è attribuita allo Stato, con procedimento che prevede la concertazione e l'intesa con le Regioni.


Decisione della Corte


Relativamente alla prima censura, osserva che l'art. 3 della l. 549/1995 ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, con devoluzione dello stesso alle Regioni, e ha stabilito che l'ammontare dell'imposta è fissato, entro determinati limiti, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno (commi 24, 27 e 29). Il tributo deve però considerarsi interamente statale, per costante giurisprudenza della Corte (241, 381 e 431 del 2004 in tema di IRAP; 297 e 311 in tema di tassa automobilistica). La seconda censura è inammissibile per difetto di specifica motivazione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità dell'art. 44, comma 3, della l.r. Emilia – Romagna 7/2004; inammissibile la seconda questione.