Giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito di quattro decreti del Ministero per le politiche agricole emanati uno nel 1998 e tre nel 1999 in materia di quote-latte, promossi dalle Regioni Veneto (quattro ricorsi) e Lombardia (un ricorso).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il regolamento ministeriale è stato adottato in difetto della previa intesa tra Stato, Regione e Province autonome. Oggetto di specifiche censure sono le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 - 5, e all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 159/1999. Il d.m. 159/1999 dispone che l'AIMA, entro il 1° giugno 1999, deve comunicare ai produttori i quantitativi di riferimento di fine periodo e le produzioni commercializzate per il periodo 1996-1997, nonché i quantitativi individuali di inizio periodo 1998-1999; questi dati sono poi comunicati a ciascun acquirente; l'AIMA dovrà rendere disponibile per le Regioni e le Province autonome i dati contenuti nelle comunicazioni degli acquirenti (art. 1, comma 1). Per le esposte finalità, l'AIMA fa pervenire a Regioni e Province autonome gli elenchi dei mutamenti di titolarità, le istanze di mobilità e altri dati (art. 1, comma 2); sulla base di tali elenchi, Regioni e Province autonome comunicano all'AIMA le variazioni (art. 1, comma 3); entro il 30 settembre 1999 l'AIMA comunica ai produttori le produzioni commercializzate nel periodo 1998-1999 e i quantitativi di riferimento di fine periodo 1998-1999 e di inizio periodo 1999-2000 (art. 4, comma 1). L'AIMA garantisce l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1 (art. 5, commi 2 e 3).
Motivi del ricorso
Lesione delle attribuzioni di cui agli artt. 5, 117 e 118 Cost, e del principio di leale collaborazione, anche in riferimento all'art. 2 del d.lgs. 143/1997 (sul conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca), in quanto il regolamento ministeriale 159/1999 non è stato preceduto da una intesa assunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome. Le disposizioni degli artt. 1, commi 1-5, e 4, comma 1, violano le attribuzioni regionali in materia di agricoltura, in quanto confermano le competenze dell'AIMA in ordine alla determinazione dei quantitativi individuali e delle produzioni commercializzate in riferimento a campagne lattiere già concluse o in via di esaurimento: sono attribuite allo Stato competenze di gestione in un settore nel quale esso dovrebbe esercitare solo compiti di coordinamento nazionale. L'art. 5, commi 2 e 3, viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto attribuisce al Ministero un potere di indirizzo e coordinamento al di fuori delle regole stabilite dalla l. 400/1988 e dalla l. 59/1997, e le Regioni sono spossessate da qualsiasi potere di intervento.
Decisione della Corte
Si applica il Titolo V previgente. In seguito alla modifica della legislazione statale in materia di quote latte e alla abrogazione dei decreti impugnati, la Regione Veneto ha rinunciato ai ricorsi. La Regione Lombardia no, in quanto gli effetti dell'abrogazione del regolamento impugnato non sono retroattivi, ma decorrono dal primo periodo di applicazione del d.l. 49/2003, che quindi medio tempore ha ricevuto attuazione. Respinge la prima censura (relativa al mancato conseguimento dell'intesa), in quanto dagli atti depositati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri risulta confermato quanto affermato nelle premesse del d.m. 159/1999, circa l'effettivo conseguimento dell'intesa. Le funzioni attribuite all'AIMA e al Ministero delle politiche agricole non attengono alla funzione statale di indirizzo e coordinamento, ma trovano giustificazione nella necessità di dare puntuale e corretta applicazione in via amministrativa agli obblighi comunitari e anche di garantire l' uniforme attuazione della normativa comunitaria in tutto il territorio nazionale in settori nevralgici per il corretto funzionamento del complessivo regime delle quote latte. Non ravvisa violazione della sfera di attribuzioni costituzionali regionali.
Dichiarazione:
Respinge tutte le censure formulate.