Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, 8, commi 2 e 6, 9, comma 3, e 18 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15 (Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 5 istituisce un Cento operativo provinciale, presieduto dal Presidente della Provincia o dall'assessore competente; assegna al presidente del Centro le funzioni di "coordinatore provinciale" con il compito di valutare le segnalazioni della Centrale provinciale di emergenza (comma 3) e attribuisce al Centro la direzione e il coordinamento dell'attività di pronto intervento dell'amministrazione provinciale dello Stato, dei comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile (comma 4).
L'art. 8 prevede che, qualora sia dichiarato lo stato di calamità, il Presidente del centro assume la direzione e il coordinamento dei servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale (comma 2); per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità, il Presidente della Provincia può provvedere anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti relative alle materie di competenza provinciale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico (comma 6).
L'art. 9 stabilisce che il Presidente del Centro assicuri in ogni fase il necessario coordinamento con gli organi statali competenti (comma 3); l'art. 18 conferisce al Presidente della Provincia il potere di requisire beni mobili e immobili.
Motivi del ricorso
L'assegnazione di tutti i poteri di pronto intervento al Centro operativo provinciale che opera attraverso il suo Presidente, titolare del potere di coordinamento di tutti gli organi coinvolti, anche quelli statali, implica violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. g) Cost., che attribuisce alla legislazione esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato, e anche della lett. h), in quanto le norme si sovrappongono alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e alle stesse disposizioni statutarie, che riservano agli organi statali il coordinamento delle attribuzioni statali in conformità alle direttive del Governo e il mantenimento dell'ordine pubblico.
L'art. 8, comma 6, viola i principi fondamentali dettati in materia della leggi statali 225/1992 e 401/2001 che attribuiscono al Governo il potere di provvedere con ordinanze derogatorie della normativa vigente; l'art. 18, comma 6, viola le previsioni statutarie che accordano al Presidente della Provincia solo un limitato potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e igiene pubblica, non consentendogli di intervenire per esigenze di ordine pubblico o per disporre di beni dello Stato.
Decisione della Corte
L'art. 34 della l. 8 dicembre 1970, n. 996 sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità prevede che la dichiarazione dello stato di calamità è effettuata dagli organi statali d'intesa con i Presidenti delle Giunte provinciali, qualora la calamità riguardi due Province, ovvero con il Presidente della Giunta della sola Provincia interessata.
Il comma 4 dell'art. 5 attribuisce al Centro operativo provinciale il compito di dirigere e coordinare l'attività di pronto intervento non solo dell'amministrazione provinciale, dei comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile, ma anche dell'amministrazione dello Stato.
Ravvisa violazione dell'art. 87 dello Statuto, che attribuisce ad un organo statale (commissario del Governo) il coordinamento dell'attività degli uffici statali esistenti nella Regione e, con specifico riferimento alla materia della protezione civile, viola l'art. 35 delle norme di attuazione dello statuto speciale approvate con dpr 381/1974, secondo cui spetta al commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri in sede di dichiarazione dello Stato di catastrofe o di calamità naturale, provvedere al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli regionali e provinciali.
Dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 5 limitatamente alle parole "dello Stato". Una volta soppresso il riferimento alle attività "dello Stato" rimangono prive di riferimento le censure mosse al comma 3 dell'art. 5 e al comma 2 dell'art. 8.
Ritiene infondate tutte le altre censure.
Non ritiene che la previsione dell'art. 18 possa portare ad includere tra i beni soggetti a requisizione anche quelli dello Stato.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità dell'art. 5, comma 4, limitatamente alle parole "dello Stato"; respinge tutte le altre censure.