Sentenza n.198 - deposito 28 2004

Condono edilizio - leggi regionali

Giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Governo delle seguenti disposizioni normative: legge Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, del territorio della Regione Toscana); legge Regione Friuli Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive); art. 4 della legge Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale) legge Regione Emilia Romagna 16 gennaio 2004, n. 1 (Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio).

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 1, comma 2, della l.r. Toscana 55/2003 dispone che i commi da 25 a 38 e da 40 a 45 dell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali) non si applicano nel territorio della Regione Toscana, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'oblazione penale.
Il comma 1 dell'art. 1 della Regione Friuli Venezia Giulia 22/2003 al comma 1 esclude la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi o in difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essi. Il comma 2 stabilisce che, al fine di consentire l'oblazione penale degli illeciti edilizi, la domanda di definizione degli illeciti presentata dopo il 2 ottobre 2003 non sospende il procedimento per le sanzioni amministrative.
L'art. 4 della l.r. Marche 29/2003 ordina ai comuni di sospendere ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi regolati dal d.l. 269/2003 fino all'entrata in vigore della legge regionale indicata nel comma 1.
L'art. 2 della l.r. Emilia Romagna 1/2004 dispone che, fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 1, contenente nuove norme in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, i comuni sospendono ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi, come regolati dall'art. 32 del d.l. 269/2003 ed è mantenuta ferma la possibilità che gli interessati presentino domande di sanatoria a tutela e garanzia delle loro posizioni giuridiche.

Motivi del ricorso

Le leggi impugnate violano l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in quanto le norme in materia di oblazione contenute nell'art. 32 del d.l. 269/2003 costituiscono esercizio della potestà legislativa nella materia ordinamento penale, riservata in via esclusiva allo Stato. La sottrazione del territorio di una o più Regioni alla disciplina statale introduce disuguaglianze non legittimate dal riconoscimento costituzionale delle autonomie locali, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Poiché gli introiti derivanti dalle oblazioni sono stati inseriti nella legge finanziaria statale per l'anno 2004, la disciplina impugnata, impedendone l'applicazione nel territorio regionale, viola l'art. 119 della Costituzione, determinando un'ingerenza nella formazione del bilancio annuale dello Stato e una compressione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari. Contrasta inoltre con l'art. 81 della Costituzione in quanto comporta la sottrazione di risorse destinate alla copertura di spese pubbliche approvate dal Parlamento e la rottura del cd patto di stabilità concordato a livello di Unione europea. Viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione che riconosce allo Stato la competenza a fissare i principi fondamentali in materia di governo del territorio e a disciplinare i titoli abilitativi edilizi; pregiudica l'unità giuridica della Repubblica, in violazione dell'art. 5 della Costituzione, e l'art. 127 per la parte in cui è riconosciuta alle Regioni la possibilità di impugnare avanti alla Corte le leggi statali ritenute illegittime.
La l.r. Marche si traduce in un ordine rivolto ai comuni di disapplicare la legge statale, in attesa dei futuri precetti legislativi regionali.
Di tutti i provvedimenti impugnati, è stata chiesta la sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l. 131/2003, in quanto arrecano pregiudizio all'interesse dello Stato e degli enti a finanza derivata al conseguimento degli introiti "da condono".

Decisione della Corte

Il Titolo V della Parte II della Costituzione, come le corrispondenti disposizioni degli statuti speciali, presuppone che l'esercizio delle competenze legislative da parte dello Stato e delle Regioni contribuisca a produrre un unitario ordinamento giuridico, sia pure in una dialettica fra i diversi livelli legislativi.
E' escluso dal sistema costituzionale che il legislatore regionale utilizzi la propria potestà legislativa per rendere inapplicabile sul proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire innanzi alla Corte ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Né lo Stato né le Regioni possono pretendere di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali.

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia non si limita ad adottare in tema di sanatoria edilizia una legislazione più restrittiva, o parzialmente diversa da quanto previsto dall'art. 32 del d.l. 269/2003, ma nega la stessa possibilità di applicare la sanatoria edilizia statale di tipo straordinario nel territorio regionale. Anche le Regioni a statuto speciale, che dispongono di potestà legislativa primaria nel settore dell'urbanistica, devono rispettare la disciplina statale concernente la misura dell'oblazione, i relativi termini di pagamento e in genere le relative articolazioni procedimentali e organizzative, mentre possono disciplinare diversamente la sanatoria amministrativa degli abusi edilizi commessi nel proprio territorio (come le Regioni ad autonomia ordinaria) ed eventualmente subordinarla al rispetto di vincoli specifici.

Le leggi regionali della Toscana e delle Marche muovono dal presupposto che il comma 2 dell'art. 32 del d.l. 269/2003 disponga l'applicazione del condono straordinario solo nel caso di mancato adeguamento da parte delle Regioni ai principi fondamentali in materia edilizia di cui al d.p.r. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e che quindi esse, già adeguatesi alla nuova disciplina, possano disporre diversamente.

Il comma 2 dell'art. 32 del d.l. 269/2003 individua il contesto normativo entro il quale il condono è stato adottato: non può essere letto nel senso di rendere inapplicabile nel territorio di una Regione una parte di un testo legislativo statale esplicitamente riferito a tutto il territorio nazionale.

Anche l'art. 4 della l.r. Emilia Romagna 1/2004 sostanzialmente esclude la possibilità di applicare la disciplina edilizia dettata dall'art. 32 del d.l. 269/2003.

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale delle leggi regionali Toscana 55/2003, Friuli Venezia Giulia 22/2003, Emilia Romagna 1/2004 e dell'art. 4 della l.r. Marche 29/2004.