Giudizio di legittimità costituzionale della legge Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge regionale affida alla Regione l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 1, comma 1); indica l'obiettivo da perseguire mediante tali corsi (art. 1, comma 2); demanda alla Giunta regionale l'emanazione delle linee guida per la realizzazione dei corsi e la specificazione di durata, programmi di studio, modalità di valutazione finale (art. 2, comma 1); attribuisce alla Giunta il compito di stabilire i requisiti delle strutture, pubbliche e private, necessari per ottenere dalla Direzione regionale sanità l'autorizzazione ad effettuare i corsi, e di individuare i requisiti necessari per l'accesso alla frequenza (art. 2, comma 2).
Motivi del ricorso
La legge attiene alle materie di legislazione concorrente professioni e tutela della salute, con il conseguente assoggettamento della potestà legislativa regionale al rispetto dei principi fondamentali indicati dalla legislazione statale (353/2003). Questi principi sono rinvenibili negli artt. 3septies e 3octies del d.lgs. 502/1992, introdotti dal d.lgs. 229/1999, che ha prefigurato le cd prestazioni socio-sanitarie, distinguendole in sanitarie a rilevanza sociale, sociali a rilevanza sanitaria e socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, e ha rinviato ad un decreto ministeriale la individuazione delle figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle Regioni, e la definizione dei relativi ordinamenti didattici. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è soggetto alla disciplina dell'art. 3octies, comma 5, del d.lgs. 502/1992, che lo ascrive tra le figure professionali di operatori di area socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria, la cui disciplina è riservata allo Stato.
Decisione della Corte
La specifica finalità di abilitazione all'esercizio della professione di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici e l'attribuzione alla Regione dell'individuazione dei requisiti necessari per la frequenza dei corsi di formazione, dei programmi di studio e delle modalità di valutazione finale, escludono che la normativa sia riconducibile alla materia residuale della formazione professionale (come definita nelle sentenze 50/2005; 51 e 175/2005) e dimostrano che essa è invece volta a disciplinare una specifica figura professionale sociosanitaria, regolandone le modalità di accesso e così incidendo sul relativo ordinamento didattico (82/1997). La disciplina deve pertanto essere ricondotta alla materia concorrente delle professioni, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare delle professioni sanitarie. Nelle materie di legislazione concorrente la normativa regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato, desumibili, qualora non ne siano stati individuati di nuovi, dalla legislazione statale vigente (201/2003 e 282/2002; art. 1, comma 3, l. 131/2003). In materia di professioni sanitarie, dalla legislazione statale vigente si desume il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, dei relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale (353/2003).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Abruzzo 2/2004.