Sentenza n.304 - deposito 22 2005

Provincia autonoma - condono edilizio - rifiuti di origine animale

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano dell'8 aprile 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 34 prevede che per le materie di competenza legislativa della Provincia, e fatte salve le disposizioni penali, l'intero art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, nella l. 326/2003, non trova applicazione nella Provincia di Bolzano.
L'art. 38 prevede che i sottoprodotti animali non idonei al consumo umano possono essere trasportati dall'imprenditore agricolo senza ulteriori oneri organizzativi alla più vicina struttura autorizzata allo smaltimento (comma 3); prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di fuoriuscita e dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto (comma 4).

Motivi del ricorso

Il legislatore locale non può emanare norme meramente demolitorie che statuiscono la non applicazione di disposizioni statali nel territorio regionale.
L'art. 34 impedisce l'applicazione delle norme concernenti il cd condono edilizio nel territorio provinciale, violando l'art. 119 Cost., in quanto determina una lesione dell'autonomia finanziaria dello Stato, che ha inserito gli attesi introiti nella legge finanziaria 2004; viola anche l'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost., in quanto le materie dell'ordinamento civile e penale rientrano nella competenza esclusiva statale.
L'art. 38 viola l'art. 117, primo comma, Cost., sotto il profilo dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione del 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano disciplina, all'art. 7 raccolta, trasporto e magazzinaggio dei sottoprodotti medesimi, e all'art. 9 prevede l'obbligo, per mittenti, vettori e destinatari, di un apposito registro); viola anche i limiti posti dallo Statuto speciale alle competenze legislative della Provincia (che non prevedono la gestione dei rifiuti) e le norme statali interposte (d.lgs. 22/1997, attuativo di direttiva comunitaria in materia di gestione di rifiuti).

Decisione della Corte

Per quanto riguarda la prima censura, osserva che, nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza 196/2004 che ha dichiarato la illegittimità di numerose disposizioni contenute nell'art. 32 del d.l. 269/2003 e ha riconosciuto tra l'altro alle Regioni il potere di modulare l'ampiezza della sanatoria amministrativa degli abusi edilizi commessi sul proprio territorio in relazione alla quantità e tipologia degli abusi medesimi, ferma restando la esclusiva spettanza al legislatore statale della potestà di disciplinare i profili penali del condono edilizio straordinario, di individuare la portata massima dello stesso, attraverso la definizione delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, del limite massimo temporale di realizzazione delle opere condonabili e delle volumetrie massime sanabili.
La stessa sentenza precisava, con specifico riferimento a Regioni e Province autonome, che, qualora i rispettivi statuti prevedessero competenze di tipo primario, l'unico limite statale poteva riferirsi alla materia penale, spettando al legislatore regionale la eventuale indicazione di ulteriori limiti del condono, derivanti dalla sua gestione del territorio.

Dopo la sentenza 196/2004, il legislatore statale è intervenuto con il d.l. 168/2004, convertito in l. 191/2004, e la Provincia autonoma ha modificato la propria disciplina in senso pienamente satisfattivo delle censure espresse dal Governo.

La Corte ritiene pertanto superata la censura relativa all'art. 34, mentre ritiene non adeguatamente motivata la seconda.

Dichiarazione:

Dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla prima questione; inammissibile per difetto di motivazione la seconda.