Sentenza n.300 - deposito 22 2005

Cittadini stranieri immigrati


Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge Regione Emilia - Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2)


Motivi del ricorso


La normativa invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato; il funzionamento dei centri di accoglienza di cui all'art. 3, comma 4, lett. d), rientra, oltre che nella materia dell'immigrazione, anche in quelle dell'ordine pubblico e della sicurezza; gli artt. 6 e 7, in quanto incidono sulla condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e sull'immigrazione, violano la competenza statale in materia di condizione giuridica degli stranieri; l'art. 10 si sovrappone alla competenza dello Stato, che ha normato in materia di edilizia residenziale pubblica; i poteri sostitutivi previsti dall'art. 3, comma 5, violano gli artt. 114 e 120 Cost. perché non è specificato il tipo di potere sostitutivo da esercitare.


Decisione della Corte


Dichiara inammissibili le censure rivolte alla legge in generale, non specificamente motivate. Riprende preliminarmente i contenuti del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), in particolare di quelle disposizioni che prevedono competenze regionali, o altre forme di cooperazione tra Stato e Regioni, e osserva che l'intervento pubblico non si limita al doveroso controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti: dall'assistenza all'istruzione, dalla salute all'abitazione, materie che intersecano, sul piano costituzionale, competenze statali con competenze regionali, in forma esclusiva o concorrente. In relazione alle singole censure, osserva che la disciplina prevista dall'art. 3, comma 4, non si pone in contrasto con quella statale che ha istituito i centri di permanenza (art. 14 d.lgs. 286/1998), ma si limita a prevedere la possibilità di attività rientranti nelle competenze regionali, quali l'assistenza in genere e quella sanitaria in particolare, secondo modalità (il raccordo con le prefetture) che escludono indebite intrusioni nella sfera di competenza esclusiva statale. Gli artt. 6 e 7 costituiscono attuazione delle disposizioni statali che prevedono forme di partecipazione alla vita pubblica locale da parte degli stranieri (cfr. anche 379/2004 su disposizione statutaria della Regione Emilia – Romagna, che prevede il diritto di voto di tutti i residenti nei referendum regionali; cfr. anche art. 2 , comma 4, d.lgs. 286/1998). L'art. 10 sulle possibilità di accesso alla edilizia residenziale si limita a disciplinare un diritto già riconosciuto in via di principio dal d.lgs. 286/1998. Non ritiene che gli artt. 4 e 5 ledano l'art. 120 Cost, sull'esercizio del potere sostitutivo straordinario statale, in quanto il previsto potere sostitutivo regionale si riferisce appunto alle ipotesi di inadempimento da parte degli enti locali.


Dichiarazione:


Dichiara inammissibili le censure formulate contro l'intero testo della legge regionale; infondate le singole questioni.