Sentenza n.287 - deposito 19 2005

Assistenza e beneficenza pubblica


Conflitto di attribuzione degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 470 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari) promosso dalla Provincia di Trento


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1 stabilisce che le risorse devono essere utilizzate per la realizzazione di nuove strutture, destinate al mantenimento e all'assistenza dei beneficiari e contiene una definizione vincolante di soggetto con handicap grave; l'art. 3 definisce i soggetti abilitati a presentare la domanda; l'art. 4 riguarda i progetti finanziabili e ne descrive la caratteristiche; l'art. 5 disciplina i criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare e poi "autorizza" Regioni e Province autonome a stabilire tali criteri con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, indicando i parametri in base ai quali Regioni e Province autonome devono assegnare le risorse; l'art. 6 riguarda i requisiti delle strutture di accoglienza; l'art. 7 disciplina direttamente la realizzazione delle opere e le modalità di contribuzione; l'art. 9 dispone che Regioni e Province autonome trasmettono all'amministrazione statale competente relazioni sui criteri utilizzati, sull'elenco dei progetti annessi al finanziamento, sullo stato di attuazione e sull'efficacia degli interventi; l'art. 10 prevede tre ipotesi di revoca dei finanziamenti (mancata trasmissione delle relazioni di cui all'art. 9; segnalazione negativa da parte di Regioni e Province autonome sulle realizzazioni progettuali; mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 2002).


Motivi del ricorso


Le disposizioni regolamentari non si limitano ad assegnare la quota di spettanza sull'integrazione del Fondo nazionale per le politiche sociali disposta dall'art. 81 della l. 388/2000, ma disciplinano minuziosamente i criteri e le modalità di utilizzazione dei finanziamenti previsti da quest'ultimo articolo, le modalità di controllo della relativa attività e le ipotesi di revoca dei finanziamenti, violando le disposizioni dello Statuto della Provincia, le disposizioni delle norme di attuazione e anche l'art. 158 della stessa l. 388/2000 (che fa espressamente salve le prerogative statutarie delle Province autonome).


Decisione della Corte


La normativa rientra nella materia assistenza e beneficenza pubblica, nella quale la Provincia autonoma ha competenza legislativa esclusiva. Le disposizioni impugnate pongono vincoli nella assegnazione alle Regioni delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali istituito dall'art. 59, comma 4, della l. 449/1997: non determinano livelli essenziali delle prestazioni ai sensi della lett. m) (come sostenuto dall'Avvocatura), ma si limitano a prevedere somme a destinazione vincolata. Le norme regolamentari impugnate disciplinano in modo minuzioso e vincolante i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti da parte delle Province autonome, definendo i soggetti con handicap grave, indicando i soggetti abilitati a presentare la domanda di finanziamento, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i requisiti delle strutture di accoglienza, le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti che in parte prescindono dagli statuti di autonomia, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti. Determinano quindi lesione delle competenze provinciali.


Dichiarazione:


Dichiara che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano dei finanziamenti previsti dall'art. 81, comma 14, della l. 388/2000 e annulla di conseguenza gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 470/2001 nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.