Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 1 e 2, e dell'art. 20 della legge Regione Valle d'Aosta 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 17 della legge regionale impugnata prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente effettui la verifica tra la somma di quantitativi individuali di riferimento, dei quali sono titolari i conduttori di aziende o i proprietari di aziende destinate ad alpeggio o mayen ubicate nel territorio regionale, e la somma di quantitativi di latte o equivalenti di latte prodotti (comma 1); sull'eventuale eccedenza di quantitativo di latte o di equivalente di latte prodotto rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento, la struttura competente applica il prelievo supplementare ai sensi della normativa comunitaria, imputandolo a ciascun produttore in proporzione alle quantità prodotte in eccedenza rispetto ai quantitativi di riferimento individuali (comma 2). L'art. 20 prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura competente ripartisca, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi di riferimento non utilizzati e oggetto di riduzione o di revoca della quota.
Motivi del ricorso
Le disposizioni riportate, disciplinando un sistema di compensazione e una riserva regionale, si pongono in contrasto con quanto sancito dalla normativa comunitaria (regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e regolamento CE 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001) che consente esclusivamente un sistema di compensazione nazionale e una riserva nazionale.
Decisione della Corte
L'art. 2 dello statuto della Valle d'Aosta attribuisce alla competenza esclusiva della Regione la materia dell'agricoltura (nel cui ambito deve essere compresa la disciplina delle cd quote latte: il comparto della produzione lattiera e delle strutture produttive rivestono un rilievo distinto e autonomo rispetto alla regolazione dei prezzi e dei mercati), e prevede che la potestà legislativa della Regione speciale deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. La normativa comunitaria circoscrive la discrezionalità lasciata agli Stati membri circa le modalità operative di compensazione alla scelta tra due livelli: quello degli acquirenti e quello nazionale; l'opzione su base regionale è illegittima per violazione dei parametri costituzionali.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 17, commi 1 e 2, e dell'art. 20 della l.r. Valle d'Aosta 27/2002.