Sentenza n.279 - deposito 15 2005


Giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3; 2, comma 1, 7, commi 1, ultimo periodo; 2, 4, 5 e 6; 10, commi 1, 2, 4 e 5; 12, commi 1 e 2; 13, commi 1 e 3; 14, commi da 2 a 5; 15, comma 1, secondo periodo del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della l. 53/2003), promossi dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia


Contenuto delle disposizioni impugnate


Motivi dei ricorsi e decisione della Corte



L'art. 1, comma 3, stabilisce che gli uffici scolastici regionali promuovono accordi con i competenti uffici delle Regioni e degli enti locali per definire le modalità di erogazione dell'offerta formativa e la frequenza della scuola dell'infanzia. Contrasto con gli artt. 117, comma terzo, e 118 Cost., in quanto viene assegnato ad un ufficio periferico statale (l'ufficio scolastico regionale) un compito amministrativo, in materia concorrente. Secondo la Corte la norma non attribuisce allo Stato una funzione amministrativa in senso proprio, ma si limita a riconoscere allo Stato la legittimazione a stipulare accordi funzionali alla realizzazione della continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria, che costituisce uno dei fini primari della scuola dell'infanzia.



L'art. 7, commi 1 e 2, primo periodo; 4, primo periodo; 10, commi 1, 2, primo periodo, e 4, primo periodo, stabiliscono, rispettivamente per la scuola primaria e per la secondaria, l'orario annuale delle lezioni, l'orario annuale delle ulteriori attività educative e didattiche rimesse alla organizzazione delle istituzioni scolastiche e l'orario relativo alla mensa e al dopo mensa. Le ricorrenti sostengono che le norme censurate sono di dettaglio, fissano in modo rigido gli orari annuali e non lasciano alcuno spazio alle competenze regionali. Ritiene la Corte che gli orari indicati non possono essere considerati come fissi e assolutamente immodificabili, perchè così considerati verrebbero a comprimere l'offerta formativa. Devono invece essere intesi come espressivi di livelli minimi di monte ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale, ferma restando per ciascuna Regione, o per le singole istituzioni scolastiche, la possibilità di incrementare le quote di rispettiva competenza.



L'art. 7, comma 4, secondo periodo, e l'art. 10, comma 4, secondo periodo, prevedono, rispettivamente per la scuola primaria e per quella secondaria, che le istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti opzionali che richiedono una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria e secondaria, stipulino contratti di prestazione d'opera con gli esperti esterni in possesso dei titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro per la funzione pubblica. Secondo le Regioni ricorrenti, si tratta di disposizioni di estremo dettaglio; inoltre, la mancata previsione di un'intesa con la Conferenza unificata si traduce in una violazione del principio di leale collaborazione. Secondo la Corte, la scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare e l'individuazione dei titoli chiesti agli esperti sono funzioni sorrette da esigenze di unitarietà di disciplina sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni vanno qualificate come norme generali sull'istruzione e in quanto tali appartengono alla competenza esclusiva statale.



L'art. 7, comma 5, secondo periodo, e 6, e l'art. 10, comma 5, secondo periodo, che prevedono rispettivamente, per la scuola primaria e per la secondaria, indicando anche, per la primaria, l'impegno orario minimo, la figura obbligatoria del tutor (docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività facoltative, di assistenza agli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti). Secondo le Regioni ricorrenti, le norme sono di dettaglio: la figura del tutor non può essere considerata principio fondamentale. Ritiene la Corte che la definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente dipendente dallo Stato rientra sicuramente nella competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma secondo, lett. g), della Costituzione, trattandosi di materia riservata al rapporto di lavoro di personale statale.



Gli articoli 2, comma 1, 12, comma 1, ultimo periodo, e 13, comma 1, secondo periodo, individuano i limiti minimi di età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. L'art. 2 disciplina l'accesso, a regime, alla scuola dell'infanzia; l'art. 12 regola l'accesso alla scuola dell'infanzia nella fase transitoria della sperimentazione; gli artt. 12 e 13 censurati disciplinano la "modulazione delle anticipazioni" delle iscrizioni. Secondo le Regioni, queste disposizioni sono lesive degli artt. 117, comma terzo, e 118 della Cost. e del principio di leale collaborazione. La legge delega 53/2003 prevedeva infatti la possibilità in via sperimentale, di una iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia, fissando come termine finale della sperimentazione il 2006, mentre il legislatore delegato ha previsto l'iscrizione anticipata senza attendere l'esito della sperimentazione. Ritiene la Corte che la fissazione del limiti d'età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia è sorretta da evidenti esigenze unitarie, poiché l'omogeneità anagrafica costituisce condizione minima di uniformità in materia scolastica.



Per quanto riguarda la modulazione delle anticipazioni, prevista dagli artt. 12 e 13, osserva che è di sicura competenza statale la disciplina della indicazione di un'età minima di accesso alle scuole, anche se era stato previsto un coinvolgimento delle realtà locali, che si è tradotto con la partecipazione prevista dell'ANCI nella modulazione dell'art. 12. Ritiene però la Corte che questa previsione non sembra rispettosa del principio di leale collaborazione, e che la previsione dell'art. 12, comma 1, ultimo periodo, può essere ricondotta a legittimità costituzionale sostituendo alla partecipazione consultiva dell'ANCI quella della Conferenza unificata Stato- Regioni.



Analogamente ravvisa l'illegittimità dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo all'eventuale anticipazione delle iscrizioni alla scuola primaria sia adottato sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.



Gli articoli 12, comma 2; 13, comma 3 e 14, commi 2 e 4, secondo le ricorrenti sono lesivi dell'art. 117, comma sesto, e del principio di leale collaborazione in quanto prevedono un regolamento statale in una materia di competenza regionale concorrente. Osserva la Corte che il regolamento cui si fa riferimento (previsto dall'art. 7 della l. 53/2003) riguarda la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni statali in materia di assetto pedagogico, didattico e organizzativo e sono quindi riconducibili alla competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo lett. m), della Costituzione. Non ravvisa violazione di alcuna competenza regionale né lesione del principio di leale collaborazione.



L'art. 14, comma 5, prevede l'utilizzo del personale docente interessato ad una diminuzione dell'orario di cattedra in determinate attività educative e didattiche. Secondo le Regioni ricorrenti, non costituisce norma generale né principio fondamentale della materia, contrasta perciò con l'art. 117, comma terzo, Cost. in quanto di dettaglio. La Corte ritiene che la norma concerne in via diretta l'utilizzazione di personale docente statale, la cui disciplina rientra nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. g), Cost..



L'art. 15, comma 1, secondo periodo affida la possibilità di attivare incrementi di posti per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato a decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia, di cui all'art. 22, comma 2, della l. 448/2001. Secondo le ricorrenti, anche le funzioni riguardanti la determinazione dell'organico dovrebbe essere trasferita, sia pure con l'opportuna gradualità, alle Regioni, e pertanto la norma, non prevedendo alcun loro coinvolgimento, contrasta con l'art. 117. comma terzo, Cost., e con il principio di leale collaborazione. La Corte ritiene che l'incremento dei posti attivati per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato attiene ad aspetti dell'organizzazione scolastica che si intrecciano con le competenze regionali relative alle attività educative di cui agli artt. 7 e 10. Il rispetto del principio di leale collaborazione impone il coinvolgimento delle Regioni, quanto meno nella forma della consultazione dei competenti organi statali con la Conferenza unificata Stato-Regioni. Dichiara l'illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede che il decreto ministeriale sia adottato sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale: - dell'art. 12, comma 1, ultimo periodo, nella parte in cui non prevede che il decreto ministeriale sia adottato sentita l'ANCI, invece che la Conferenza unificata Stato-Regioni; - dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui non prevede che il decreto ministeriale sia adottato sentita la stessa Conferenza; - dell'art. 15, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui non prevede che il decreto ministeriale sia adottato sentita la Conferenza; - inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.