Sentenza n.277 - deposito 15 2005


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 31 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria per l'esercizio 2004)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 31 della legge regionale censurata stabilisce che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale affida, con apposita convenzione, alla società Lazio Service spa, i servizi di supporto alle proprie strutture di diretta collaborazione previste dal Titolo II del regolamento di organizzazione del Consiglio stesso, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio n. 3; la società garantisce a tali strutture un numero di unità di personale pari a quello dei collaboratori esterni all'amministrazione regionale ad esse destinati secondo il regolamento medesimo. In sede di prima applicazione della norma, la società assume il personale con contratto a tempo indeterminato, con priorità per i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2003. L'art. 6 detta disposizioni in materia di pagamento della tassa automobilistica.


Motivi del ricorso


Relativamente all'art. 31, si denuncia la lesione del principio costituzionale del concorso pubblico, dell'eguaglianza tra i cittadini e del buon andamento delle amministrazioni pubbliche, quindi degli articoli 3, comma primo, 51, comma primo, 97, commi primo e terzo, della Costituzione, specie se si considera l'eventualità di una futura legge che immetta il personale in questione nei ranghi della Regione.


Decisione della Corte


Riserva a separata pronuncia la decisione sull'art. 6. I servizi cui si riferisce l'art. 31 sono quelli dell'art. 37 della l.r. 6/2002, relativo alle strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La manovra prevista dall'art. 31 non arreca alla Regione, almeno sul piano economico, alcun particolare vantaggio. I soggetti ai quali il servizio verrebbe esternalizzato sono legati da rapporto fiduciario particolarmente intenso agli organi di indirizzo politico. La norma impugnata comporta che, allo scadere della legislatura, i rapporti di lavoro di diritto privato non cessano, in quanto gli addetti alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio sono ormai divenuti dipendenti a tempo indeterminato della società Lazio Service spa. Di conseguenza, gli organi di vertice dei Consigli regionali nelle legislature successive non potrebbero valersi, per la durata del mandato, di collaboratori di loro fiducia diversi dai dipendenti della società, se non accettando personale nuovo che ad essi si aggiunga, con ulteriore aggravio del bilancio regionale. La modalità di organizzazione dei servizi introdotta dall'art. 31 pregiudica il buon andamento degli uffici di vertice del Consiglio, in violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della l.r. Lazio 2/2004.