Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 12, 13 e 14 della legge della Regione Emilia - Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 12 prevede che, ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della privacy, l'insieme delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni o soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico; questo patrimonio deve essere aperto al libero utilizzo di soggetti terzi, con forme e modalità di carattere tecnico disciplinate dalla Giunta regionale. Con regolamento regionale viene disciplinata la cessione a privati e ad enti pubblici economici dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico; pubbliche amministrazioni, enti pubblici, associazioni e soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico sono obbligati a rendere disponibili i dati contenuti nei propri sistemi informativi nei limiti previsti dal d.lgs. 196/2003. L'art. 13 disciplina il sistema informativo regionale (SIR); l'art. 14 prevede la realizzazione da parte della Regione di progetti integrati volti all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio pubblico di conoscenze.
Motivi del ricorso
Il richiamo al d.lgs. 196/2003 contenuto nell'art. 12 è generico; la disciplina sulla protezione dei dati personali è riconducibile ai diritti fondamentali della persona, il cui livello di tutela non può che essere uniforme su tutto il territorio nazionale. La legislazione statale in materia è attuativa di direttive comunitarie ed è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lett. l), Cost.), di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m)) e di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (lett. r)). E' illegittima la previsione di un regolamento regionale in una materia di esclusiva competenza legislativa statale. Gli artt. 13 e 14, disciplinando il sistema informativo regionale, contrastano con l'art. 117, comma secondo, lettera r), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e inoltre con specifiche disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Decisione della Corte
Il d.lgs. 196/2003 coordina in un testo unico la normativa originata dal recepimento di diverse direttive comunitarie in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento e alla circolazione dei dati personali, volta a tutelare in modo organico la materia dei dati personali, che comprende l'intera serie dei fenomeni sociali nei quali questi possono venire in rilievo, e detta disposizioni specifiche per il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici (art. 18). Il corpo normativo è quindi riferibile, all'interno delle materie di cui all'art. 117 Cost., alla materia dell'ordinamento civile, di cui alla lett. l), del secondo comma dell'art. 117, e alla lett. g), (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) per quanto riguarda le disposizioni relative al Garante e ai suoi poteri. Esclude che sussista un riferimento alla lett. m) in quanto la legislazione sui dati personali non concerne prestazioni, ma reca la disciplina di una serie di diritti personali attribuiti ad ogni singolo interessato, consistente nel potere di controllare le informazioni che lo riguardano e le modalità con cui viene effettuato il loro trattamento. Pur nell'ambito della esclusiva competenza statale, la legislazione vigente prevede un ruolo normativo, per quanto di tipo meramente integrativo, dei soggetti pubblici chiamati a trattare i dati, proprio per la necessità che i principi posti dalla legge siano garantiti nei diversi contesti legislativi e istituzionali (cfr. artt. 19 e 20 del d.lgs. 196/2003, e all'art. 154 per il riferimento al parere del Garante). Leggi e regolamenti regionali sono quindi ammissibili nei limiti indicati dalla legislazione statale: le Regioni possono prevedere l'utilizzazione di molteplici categorie di dati personali e disciplinare a livello regionale una rete informativa sulle realtà regionali entro cui far confluire i diversi dati conoscitivi, ma nel rispetto dei livelli di riservatezza o di segretezza, assoluti o relativi prescritti dalla legge statale, e con i consensi necessari delle realtà coinvolte. Ravvisa illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge regionale censurata che, pur aprendosi affermando il rispetto della normativa statale a tutela della privacy, in concreto contraddice la legislazione statale vigente in materia di protezione dei dati personali. La legislazione statale non conosce l'istituto della "cessione" dei dati. Anche a volerla considerare quale "comunicazione", contrasta con l'art. 19 del Codice, che prevede solo la comunicazione dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, e con gli artt. 20, 21 e 22, che si riferiscono ai dati sensibili e a quelli giudiziari. Lo stesso art. 12 riprende solo il limite al trattamento previsto dall'art. 18 del d.lgs. 196/2003, mentre il Codice ne prevede diversi altri (Capo II del Titolo II) e inoltre prevede l'obbligo, per le associazioni e i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico, di rendere disponibili i dati contenuti nei propri sistemi informativi, pur non essendo tale obbligo previsto dal Codice. Ravvisa la illegittimità dell'art. 13, comma 1, nella parte in cui non richiama il rispetto della normativa statale a tutela dei dati personali. Ritiene infondate le censure mosse all'art. 14, essendo quest'ultimo meramente attuativo dell'art. 13.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell' articolo 12 e dell'art. 13, comma 1, della l.r. Emilia - Romagna 11/2001; infondate le altre questioni.