Sentenza n.197 - deposito 28 2004

Condono edilizio - legge statale


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e dell'art. 32 come risultante dalla conversione ad opera della legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi con un'ordinanza del TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, otto ordinanze del TAR Piemonte, quattro ordinanze del GIP del Tribunale di Verona.


Contenuto delle disposizioni impugnate


V. sentenza n. 196/2004 illustrata nella scheda precedente.


Motivi del ricorso


Il condono edilizio realizza un sistema ingiusto e discriminatorio a svantaggio dei cittadini rispettosi delle leggi che si vedono privati di quei beni che anch'essi avrebbero potuto costruire violando le leggi, e sono inoltre costretti a subire il degrado urbanistico prodotto dall'illegalità edilizia; sono violati i principi di uguaglianza, ragionevolezza, buona amministrazione e tutela ambientale e anche le competenze regionali in tema di governo del territorio (art. 117 Cost.); pur trattandosi di materia di competenza concorrente, le disposizioni statali minutamente stabiliscono termini, modalità e limiti della sanatoria degli abusi. Inoltre, quelle disposizioni, prevedendo la sanabilità degli abusi, sono eccezionali e come tali non possono costituire principi generali. Viene violato anche l'art. 118 Cost., in quanto la normativa censurata non viene giustificata neppure in forza del principio di sussidiarietà. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni può essere derogato solo se ciò superi il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità e sia oggetto di accordo, mentre l'art. 32 non prevede alcuna concertazione o intesa con le Regioni.


Decisione della Corte


La sentenza 196/2004 ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 32 del d.l. 269/2004, modificando di conseguenza la disciplina dell'art. 32 in relazione al quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni di legittimità. E' necessario un riesame dei termini delle questioni prospettate e della loro perdurante rilevanza.


Dichiarazione:


Restituisce gli atti ai giudici rimettenti.