Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 (Istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara) e successive modifiche, promosso dal TAR Toscana con ordinanza 14 ottobre 2003
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata istituiva a favore del Comune di Carrara una tassa sui marmi scavati nel suo territorio e applicata, in base ad apposito regolamento comunale, al momento dell'uscita dei marmi dal comune. Prevedeva inoltre la definizione annuale della misura della tassa da parte del Consiglio comunale.
La disposizione ha subito diverse modifiche.
E' stata modificata, tra l'altro, dall'art. 55, comma 18, della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), che ha disposto che la tassa è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale, e poi ancora dall'art. 2, comma 2ter, del d.l. 26 gennaio 1999, n. 8 (Disposizioni urgenti per la funzionalità di enti pubblici) convertito con modificazioni in legge 25 marzo 1999, n. 75.
Motivi del ricorso
Il TAR remittente ritiene che la l. 749/1911 non indichi alcun parametro per la determinazione della misura massima della tassa sui marmi, in violazione dell'art. 23 Cost.; l'art. 2, comma 2ter, del d.l. 8/1999 è del tutto insufficiente a determinare la misura della tassa, poiché si limita a richiamare le esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale.
Decisione della Corte
Nelle more del giudizio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 9 settembre 2004, ha statuito che il tributo disciplinato dalle norme censurate costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, ai sensi dell'art. 23 del Trattato CE, e che l'art. 23 CE non può essere invocato a sostegno di richieste di rimborso di importi riscossi anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo della tassa controversa, a meno che i richiedenti abbiano, prima di tale data, agito in giudizio o contestato l'imposizione con un'impugnativa equivalente.
Dichiarazione:
Poiché, secondo la giurisprudenza costituzionale, i principi enunciati dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo, la Corte restituisce gli atti al giudice remittente perché valuti l'incidenza della pronuncia della Corte di giustizia. Le sentenze interpretative della Corte di giustizia sono infatti parificate, quanto agli effetti, alla normativa comunitaria e come questa trovano applicazione nel nostro territorio.