Giudizio incidentale di legittimità costituzionale della nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (recante l'approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della l. 281/1979) e dei numeri d'ordine 16 e 17 della tabella A allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) promosso dal Tribunale di Torino con ordinanza 23 marzo 2004
Contenuto delle disposizioni impugnate
La nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al d.lgs. 230/1991 dispone che “per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa”. I numeri d'ordine 16 e 17 della Tab. A l.r. Piemonte 70/2003 prevedono l'applicazione della soprattassa per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agrituristico venatorie.
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 76 della Costituzione in quanto la norma di delega contenuta nell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 non consente di istituire una soprattassa sulla tassa di concessione regionale per la costituzione di azienda faunistico-venatoria. La soprattassa è quindi estranea all'oggetto della delega. Violazione anche dell'art. 119 della Costituzione, nel testo previgente. Le disposizioni regionali travalicano i limiti consentiti dalla legge delega, secondo la quale con legge regionale possono essere disposti ogni anno aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, entro determinati limiti.
Decisione della Corte
La delega concerne la definizione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali. La soprattassa non costituisce un tributo distinto dalla tassa prevista per la concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria, ma una mera maggiorazione della tassa di concessione regionale, essendo unici sia il presupposto dell'imposizione (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria), sia l'ente impositore (Regione), sia il soggetto passivo della prestazione (concessionario) sia infine la modalità di riscossione (versamento contestuale di tassa e soprattassa). La questione relativa al numero d'ordine 17 è inammissibile perchè irrilevante: la disposizione non disciplina la soprattassa, di cui il contribuente chiede il rimborso, ma la tassa di concessione regionale relativa alla abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria. Anche la seconda questione è inammissibile per contraddittorietà della motivazione.
Dichiarazione:
Dichiara le questioni parte infondate e parte inammissibili.