Giudizio per conflitto di attribuzione in relazione agli articoli 1,3,4,5,6,7,8,9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70 (Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 80, comma 14, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane) promosso dalla Provincia autonoma di Trento
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il decreto ministeriale dà attuazione all'art. 80, comma 14, della l. 388/2000 che prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione e revoca dei contributi. L'art. 1, comma 2, definisce la “persona anziana”; l'art. 3 definisce i soggetti destinatari dei contributi; l'art. 4 indica i requisiti dei destinatari; l'art. 5 prevede che possono essere finanziati i progetti che garantiscano un servizio di telefonia continuativo; l'art. 6 definisce i criteri per individuare i progetti da finanziare e autorizza le Regioni e le Province autonome a stabilirli con propri provvedimenti al fine di assicurare l'omogeneità dei servizi sul territorio nazionale; l'art. 7 definisce modalità di concessione ed erogazione di finanziamenti; l'art. 8 prevede l'invio, da parte di Regioni e Province autonome, all'amministrazione statale dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, dello stato di attuazione e dell'efficacia degli interventi; l'art. 9 disciplina la valutazione d'impatto degli interventi, di competenza statale; l'art. 10 indica i casi di revoca dei finanziamenti alle Regioni.
Motivi del ricorso
Lo Stato ha disciplinato con regolamento criteri e modalità di attuazione del fondo nella materia delle politiche sociali invece di limitarsi alla sua assegnazione alla Provincia autonoma, con il vincolo della destinazione delle somme nell'ambito del corrispondente settore. Violazione quindi delle attribuzioni statutarie della Provincia autonoma di Trento e dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione applicabile ai sensi dell'art. 10 della l. cost. 3/2001.
Decisione della Corte
Il fondo riguarda i servizi di telefonia rivolti alle persone anziane ed è stato istituito nell'ambito di quello nazionale per le politiche sociali. Secondo le previsioni statutarie, la materia rientra nell'assistenza e beneficenza pubblica, nella quale la Provincia ha competenza legislativa esclusiva. Lo Stato può, nelle materie provinciali, istituire per scopi determinati, fondi che devono poi essere utilizzati, nell'ambito del settore definito dalla stessa legge statale, secondo normative provinciali. Condizioni e modalità per l'utilizzo di detti fondi non possono essere stabiliti con regolamento statale.
Dichiarazione:
Non spetta allo Stato disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte della Provincia autonoma di Trento dei finanziamenti previsti dall'art. 80, comma 14, della l. 388/2000 e conseguentemente annulla gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 70/2002.