Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lett. f), della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione) promosso dalla Provincia autonoma di Trento
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata dispone che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisca la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento.
Motivi del ricorso
Secondo lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, il Ministero delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la Provincia di Trento, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento. La disposizione impugnata limita invece alle sole popolazioni in lingua ladina il più ampio obbligo a carico del gestore del servizio pubblico radiotelevisivo espressamente sancito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Decisione della Corte
Per costante giurisprudenza della Corte, anche le disposizioni legislative statali devono essere interpretate, tra più interpretazioni possibili, nel senso di assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita dalle Province autonome (412/2004 e 228/2003). La legge ordinaria statale è cedevole rispetto alle disposizioni dello Statuto speciale e alle norme di attuazione, non può sovrapporsi allo statuto di autonomia e alle relative disposizioni di attuazione, fonti gerarchicamente sopraordinate. La disposizione statale è inidonea a menomare le specifiche garanzie delle minoranze linguistico - culturali insediate nel territorio provinciale e affermate dalle disposizioni statutarie.
Dichiarazione:
Dichiara infondata la questione.