Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della l.r. Molise 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunità montane) promosso con ordinanza del TAR Molise 4 luglio 2003
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che in determinati casi (mancata approvazione del bilancio dell'ente montano; mancata approvazione nei termini dello statuto montano; mancata elezione del Presidente e della Giunta entro 60 giorni dalla convalida degli eletti; dimissioni contestuali o decadenza di almeno la metà dei consiglieri comunitari nominati nei consigli comunali), il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sciolga il consiglio della comunità montana e provveda alla nomina di un commissario che eserciti le attribuzioni degli organi comunitari fino alla loro ricostituzione.
Motivi del ricorso
L'art. 117, comma secondo, lett. p), Cost. demanda alla competenza legislativa esclusiva statale la legislazione elettorale e degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Questa riserva deve essere estesa “per evidenti ragioni di coerenza e sistematicità dell'ordinamento” anche al funzionamento degli organi della comunità montana. La previsione di un controllo sostitutivo sugli enti montani collide con il riconoscimento della parità di rango costituzionale tra Regione e comuni di cui all'art. 114 Cost., e con la riserva di legge statale di cui all'art. 117, comma secondo, lett. p), Cost.. La disposizione non prevede alcuna previa consultazione dei comuni interessati.
Decisione della Corte
Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani la cui disciplina compete alla legislazione regionale, quanto alle modalità di approvazione dello statuto, alle procedure di concertazione, ai piani zonali, ai programmi annuali, ai criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea e ai rapporti con gli altri enti operanti nel territorio (art. 27 d.lgs. 267/2000). Sono unioni di comuni finalizzate alla valorizzazione delle zone montane, per esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, funzioni proprie, funzioni conferite e funzioni comunali (229/2001). I richiami agli artt. 117 e 114 Cost. sono inconferenti perchè gli elenchi in esse contenuti devono ritenersi tassativi e nessuna delle due disposizioni menziona le comunità montane. Gli eventi ai quali la disposizione collega lo scioglimento e il commissariamento non consentono spazi di apprezzamento discrezionale: sono oggettivamente rilevanti, è ininfluente in relazione ad essi una fase di contraddittorio con i comuni stessi. Il provvedimento di commissariamento consegue in via vincolata all'accertamento di fatto di una o più delle fattispecie previste dalla norma.
Dichiarazione:
Dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale.