Sentenza n.243 - deposito 24 2005


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal TAR Veneto con ordinanza 14 maggio 2003 in relazione agli articoli 2 e 3 della l.r. Veneto 28 dicembre 1999, n. 62 (Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 2 della legge regionale censurata fissa i criteri per la individuazione, da parte delle province cui tale funzione è delegata dall'art. 1 della stessa legge, dei comuni a prevalente economia turistica, stabilendo in particolare che possono essere identificati come tali solo i comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, con almeno 1.500 posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere. L'art. 3 stabilisce i requisiti per l'individuazione delle città d'arte.


Motivi del ricorso


Violazione dell'art. 117 Cost.: la fissazione di regole e limiti in tema di orari e giorni di apertura di esercizi commerciali, incidendo sulla libertà di iniziativa economica privata, viene ad interferire sulla materia tutela della concorrenza, riservata alla competenza esclusiva statale; lesione dell'art. 97 Cost. in quanto i criteri indicati sono incongrui e irragionevoli, e dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che si viene ad introdurre tra i diversi comuni.


Decisione della Corte


Inammissibile per difetto di motivazione la questione relativa all'art. 3 censurato. In relazione all'art. 2, osserva che la normativa regionale in esame si basa sull'art. 12 del d.lgs. 114/1998, che stabilisce l'individuazione, da parte delle Regioni, dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio comunale, in cui gli esercizi commerciali possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono anche derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva dell'esercizio, nel periodo dal 15 marzo al 4 novembre. Rientra nella discrezionalità del legislatore regionale la valutazione finalizzata a differenziare, sulla base di criteri generali, la composita realtà territoriale ai fini della attribuzione di specifiche qualificazioni della stessa, sia pure con il consueto generale limite della non palese arbitrarietà e irragionevolezza. Qualunque disciplina è infatti destinata, per sua stessa natura, ad introdurre regole e ad operare distinzioni, e quindi qualunque normativa introduce nel sistema fattori di differenziazione (89/1996). Non ritiene che la disciplina introdotta dalle disposizione censurate sia discriminatoria, e neanche irragionevole.


Dichiarazione:


Dichiara le censure parte inammissibili e parte infondate.