Sentenza n.242 - deposito 24 2005

Coordinamento della finanza pubblica - fondo rotativo nazionale


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi da 106 a 111, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia – Romagna


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 4 della l. 350/2003 prevede che, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, è istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale a rischio; il Fondo è gestito da Sviluppo Italia spa (comma 106); Sviluppo Italia spa è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese (comma 107); gli interventi non possono riguardare consolidamenti di passività delle imprese e la gestione del Fondo non deve determinare le condizioni per configurare aiuti di Stato (comma 108); la partecipazione può riguardare solo medie e grandi imprese (comma 109); condizioni e modalità di attuazione degli interventi sono approvate dal CIPE (comma 110); per realizzare gli interventi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni per l'anno 2005 (comma 111).


Motivi del ricorso


Le provvidenze previste non sono giustificate dall'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione: la modestia delle risorse allocate e i vincoli comunitari agli aiuti di Stato preludono ad un intervento di modesto rilievo, che esclude che esso possa essere classificato tra gli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese (secondo le indicazioni fornite dalla sentenza 14/2005). L'intervento statale in una materia trasversale comporta che l'intervento si esplichi anche in relazione ad ambiti materiali regionali e rende necessaria la previsione di adeguati strumenti di concertazione e leale collaborazione tra Stato e Regioni. Nella disposizione impugnata, la gestione delle risorse è interamente centralistica, con totale esclusione delle Regioni. Contesta l'affidamento della gestione degli interventi a Sviluppo Italia spa: alla gestione dovrebbe provvedere la Regione attraverso propri strumenti di intervento.


Decisione della Corte


E' irrilevante che l'intervento finanziario sia posto in essere tramite l'istituzione di un fondo affidato alla gestione di diritto privato incaricato di operare nella materia dello sviluppo economico. L'attuale assetto delle competenze non consente che in una materia di competenza legislativa regionale possano essere previsti interventi finanziari statali, pur se destinati a soggetti privati, perché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze (77 e 51 del 2005; 423 e 320 del 2004). D'altra parte, dal complessivo disegno di riparto delle competenze, emerge l'intendimento del legislatore costituzionale di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, mentre appartengono alla competenza legislativa concorrente o residuale regionale gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale. Gli interventi in esame non vertono in materia di tutela della concorrenza, in quanto appaiono solo finalizzati ad agevolare una maggiore capitalizzazione di alcune imprese medio-grandi, con un evidente e importante impatto sul miglioramento del sistema societario, ma con una ricaduta necessariamente limitata e solo indiretta sull'attività economica. Anche in questi interventi, il legislatore statale può ritenere la necessità di attrarre a livello centrale funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. La “chiamata in sussidiarietà” è ammissibile purché siano rispettate determinate condizioni: che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata e non risulti affetta da irragionevolezza (303/2003). La legge statale può attribuire funzioni amministrative a livello centrale e regolarne l'esercizio, ma occorre che essa rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo alle esigenze di esercizio unitario di quelle funzioni, ed è inoltre necessario che detti una disciplina pertinente, e limitata a quanto indispensabile al raggiungimento del fine (6/2004). Il Fondo rotativo nazionale è finalizzato alla crescita e allo sviluppo del tessuto produttivo nazionale; per il raggiungimento di tale finalità è inadeguato il livello regionale, al quale sfugge una visione d'insieme. Inoltre, la chiamata in sussidiarietà di funzioni che spettano alle Regioni comporta che lo Stato le coinvolga (l'esigenza unitaria che consente di attrarre, insieme alle funzioni amministrative, anche quelle legislative, può superare il vaglio di costituzionalità solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, cioè le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà) (303/2003). Nel caso particolare, non è configurabile alcun tipo di coinvolgimento nell'ambito dell'attività gestoria affidata a Sviluppo Italia spa, è invece ipotizzabile un coinvolgimento nella fase della approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 110, della l. 350/2003 nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 dell'art. 4 stesso debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.