Sentenza n.234 - deposito 16 2005


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) sostituito dall'art. 1, comma 2, del d.l. 25 settembre 2002 , n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) convertito con modificazioni nella legge 266/2002 promosso dalle Province autonome di Bolzano e di Trento


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione prevede: l'istituzione presso le Direzioni provinciali del lavoro di Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES); la presentazione ai Comitati da parte degli imprenditori, entro il 28 febbraio 2003, dei piani individuali di emersione; la verifica, valutazione ed eventuale approvazione o reiezione dei piani da parte dei Comitati; le attività dell'amministrazione conseguenti all'approvazione dei piani; la sospensione, nei confronti degli imprenditori che hanno presentato i piani, delle ispezioni e verifiche degli organi di vigilanza, per le violazioni oggetto della procedura di regolarizzazione.


Motivi del ricorso


I comitati sono organi statali; la loro disciplina, nella parte in cui attribuisce alle Prefetture il potere di nomina di tutti i componenti, lede le competenze legislative e amministrative provinciali. Già prima della riforma del Titolo V, lo Statuto riconosceva alla Provincia competenza concorrente in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori, costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento, e una competenza legislativa integrativa in materia di collocamento e avviamento al lavoro. Il nuovo Titolo V attribuisce alla competenza legislativa concorrente la materia della tutela e della sicurezza del lavoro, comprensiva dei servizi per l'impiego e dell'inserimento dei lavoratori nelle aziende. Le norme censurate non possono essere ricondotte alla competenza esclusiva statale in tema di ordinamento civile, ma alla competenza residuale generale di cui al quarto comma dell'art. 117.


Decisione della Corte


Occorre individuare le materie alle quali ricondurre le funzioni svolte dai CLES riguardo ai piani individuali di emersione progressiva e le corrispondenti competenze legislative e amministrative dello Stato e delle Province autonome. Le disposizioni riguardanti le dichiarazioni di emersione degli inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale e il progressivo adeguamento attengono alle violazioni di obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale, rientrano pertanto nella competenza legislativa esclusiva statale di cui alle lettere e) (sistema tributario dello Stato) e o) (previdenza sociale) di cui al secondo comma dell'art. 117 della Costituzione. Anche le attività svolte dai CLES in relazione ai piani individuali di emersione progressiva possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e vanno ricomprese nella materia dell'ordinamento civile, sia in considerazione della ratio e dell'inquadramento sistematico della normativa denunciata, sia in considerazione della connessione tra la fase di emersione progressiva basata sui piani individuali e la fase di dichiarazione di emersione. La Ratio della normativa si desume dal titolo della legge (Primi interventi per il rilancio dell'economia). Fine del legislatore è di raggiungere l'obiettivo favorendo l'emersione dell'economia sommersa attraverso una disciplina transitoria che mantenga inalterata la funzionalità economica delle imprese emergenti. La l. 383/2001 prevede infatti sia un regime di incentivo fiscale e previdenziale sia l'attribuzione agli imprenditori della facoltà di ritardare l'adeguamento agli obblighi rimasti inadempiuti secondo le modalità indicate nel piano di emersione. La materia dell'emersione progressiva del lavoro irregolare contenuta nelle disposizioni censurate attiene all'esercizio dell'autonomia negoziale in tema di contratti di lavoro, rientra perciò interamente nella materia dell'ordinamento civile; non vi sono ambiti di competenza residuale e neanche di competenza statutaria.


Dichiarazione:


Dichiara infondate le censure sollevate.