Sentenza n.232 - deposito 16 2005

Governo del territorio - distanze fra costruzioni


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 50, comma 8, lett. c), della legge Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 40 prevede che il Piano di assetto del territorio (PAT) determini, previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti nei centri storici, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati in base alle caratteristiche tipologiche, attribuisca specifici valori di tutela e individui per ciascuna categoria gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili. Il Piano degli interventi (PI) attribuisce a ciascun manufatto le caratteristiche tipologiche di riferimento tra quelle determinate dal PAT e la corrispondente categoria di intervento edilizio. Il sesto comma dell'art. 23 della l.r. Veneto 61/1985 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio) rinviava, per le distanze minime fra i fabbricati, all'art. 9 del d.m. 1444/1968; il settimo comma dell'art. 23 prevedeva che distanze minori potevano essere ammesse nei casi di gruppi di edifici oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici o per interventi puntuali disciplinati dal Piano regolatore generale. Quest'ultima disposizione è stato sostituita dal censurato art. 50, comma 8, lett. c), in esame, secondo il quale, in determinati casi, i piani regolatori generali possono prevedere distanze minori di quelle stabilite dall'art. 9 del d.m. 1444/1968.


Motivi del ricorso


La prima disposizione lede le attribuzioni statali in materia di tutela dei beni culturali che, essendo esclusiva, comprende anche la potestà regolamentare; nella tutela dei beni culturali rientra anzitutto il potere di riconoscere il bene culturale come tale. La seconda disposizione regola le distanze tra costruzioni, materia rientrante nell'ordinamento civile, anch'essa di competenza esclusiva statale; ravvisa profili di irragionevolezza in quanto la norma distorce a favore dell'interesse privato dei proprietari soggetti alla regola della prevenzione la disciplina statale dettata a tutela dell'interesse pubblico.


Decisione della Corte


La tutela dei beni culturali rientra nella competenza esclusiva statale e condivide, con altre, alcune peculiarità, quali avere un proprio ambito materiale e insieme avere una finalità da perseguire in ogni campo in cui possono venire in rilievo beni culturali. Costituisce cioè una materia- attività (26/2004) e presenta alcune caratteristiche proprie della tutela dell'ambiente: in entrambe è determinante il profilo teleologico della disciplina (307/2003; 407/2002; 222/2003 e 62/2005). I beni immobili di valore culturale caratterizzano e qualificano l'ambiente e rilevano ai fini della valorizzazione dei beni culturali. Il Codice dei beni culturali adottato con d.lgs. 42/2004 afferma l'esigenza del carattere unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali, e inoltre che non solo allo Stato, ma anche alle Regioni e agli altri enti locali compete la funzione di conservare il patrimonio culturale e di favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione. La materia del governo del territorio, comprensiva dell'urbanistica e dell'edilizia, rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente, nella quale compete alla Regione stabilire la disciplina degli strumenti urbanistici, nell'ambito dei principi fondamentali definiti dallo Stato. Tra i valori tutelati dagli strumenti urbanistici rilevano anche quelli artistici, storici, documentari e comunque attinenti alla cultura: nelle materie in cui ha primario rilievo il profilo finalistico della disciplina, la coesistenza delle competenze normative rappresenta la generalità dei casi, e infatti nella materia dei beni culturali la legge statale prevede l'adozione di intese e il coordinamento fra Stato e Regioni (art. 118, terzo comma). Il censurato art. 40 prevede che nella disciplina del governo del territorio si deve tener conto non solo dei beni culturali identificati in base alla normativa statale, ma anche di determinati altri ubicati in un certo territorio e con una specifica conformazione (94/2003). La Corte non rileva al riguardo profili di illegittimità. Riguardo all'art. 50, comma. 8, lett. c), osserva che la disciplina delle distanze tra le costruzioni ha una sua specifica collocazione civilistica, rientrante nella competenza esclusiva statale, di cui deve necessariamente tener conto la legislazione concorrente regionale in tema di governo del territorio. Eventuali deroghe alle distanze minime sono consentite solo se funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, devono attenere agli assetti urbanistici e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati. I fabbricati esistono su un territorio che può avere specifiche caratteristiche. La relativa disciplina esula perciò da quella dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici. Il primo principio di cui tener conto è che la distanza minima è determinata con legge statale, mentre in sede locale, possono essere fissati limiti maggiori, purchè ragionevoli. Inoltre, può consentirsi che le normative locali deroghino all'ordinamento statale, purchè queste siano funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. I principi fissati dall'art. 873 c.c. e dal d.m. 1444/1968 attengono all'assetto urbanistico, hanno portata precettiva e inderogabile.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità dell'ar. 50, comma 8, lett. c), della l.r. Veneto 11/2004; infondata l'altra questione.