Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 92, 4, commi 112, 113, 114 e 115 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia - Romagna
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 92 dell'art. 3 della legge censurata modifica l'art. 1, comma 3, della l. 53/2003 con cui il Governo è stato delegato ad emanare norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle quali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica doveva predisporre un piano programmatico di interventi finanziari da sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri previa intesa con la Conferenza unificata. Il comma 92 dispone che, per l'attuazione del piano programmatico è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per una serie di interventi (sviluppo delle tecnologie multimediali, orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione, per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti e per l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema istruzione). L'art. 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo speciale per incentivare la partecipazione dei lavoratori nella gestione aziendale (comma 112); la costituzione, con decreto ministeriale, di un comitato di esperti e la definizione, con lo stesso decreto, dei criteri fondamentali di gestione del fondo (comma 113); i criteri di gestione possono essere corretti nel rispetto di determinate modalità (comma 114); il Comitato redige annualmente una relazione (comma 115).
Motivi del ricorso
Il piano programmatico previsto dall'art. 1, c. 3, della l. 53/2003 non è stato predisposto e il finanziamento si riferisce ad interventi che selezionano solo alcuni degli obiettivi fissati dalla legge di delega e toccano inoltre le competenze regionali. Lo Stato non avrebbe dovuto finanziare interventi settoriali diretti, ma assegnare i fondi alle Regioni nel quadro delle regole dell'art. 119 Cost.. Si contesta che la spesa sia stata autorizzata in assenza del piano programmatico, la cui approvazione comporta l'intesa con la Conferenza unificata, per cui sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione. L'art. 4 prevede la costituzione di un fondo per finanziare interventi diretti nella materia tutela e sicurezza del lavoro, di competenza concorrente (mentre l'Avvocatura dello Stato sostiene che i finanziamenti attengono ai rapporti di lavoro ed agli assetti societari, rientrando quindi nell'ordinamento civile).
Decisione della Corte
Non è stata impugnata, per quanto riguarda l'ultima censura dell'art. 3, la norma che prevede la istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo e ne prevede anche il finanziamento mediante utilizzo di quota parte della autorizzazione della spesa di cui all'art. 3, c. 92, della l. 350/2003 (art. 15 d.lgs. 286/2004). Il finanziamento ha quindi la sua autonoma fonte normativa nell'art. 15 della l. 286/2004, non impugnato dalla Regione. Per questa parte pertanto l'eventuale violazione della competenza regionale non deriva dalla disposizione censurata. Le altre previsioni attinenti al finanziamento erano già contenute nella l. 53/2003, non impugnate, e peraltro non comportano alcuna lesione della sfera di competenza regionale. Quanto alla denunciata assenza del piano programmatico, da adottare previa intesa con la Conferenza unificata, la Corte ritiene che la disposizione deve essere letta in armonia con i principi costituzionali e osserva che la concreta attuazione della autorizzazione alla spesa è subordinata alla approvazione del piano, a sua volta condizionata all'intesa con la Conferenza, per cui ritiene inesistente il vizio di illegittimità denunciato. Le disposizioni censurate dell'art. 4 attengono sia alla materia della tutela del lavoro (competenza concorrente), sia a quella dell'ordinamento civile (esclusiva statale). Quest'ultima giustifica la legittimazione dello Stato a dettare norme primarie e quindi l'emanazione del decreto attuativo e di quelli successivi sotto il profilo della esigenza di un progetto unitario di disciplina della società europea; l'esistenza di una competenza concorrente rende invece illegittima, anche ai sensi dell'art. 119 Cost., l'esclusione delle Regioni da ogni coinvolgimento, in violazione del principio di leale collaborazione.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dei commi 113 e 114 dell'art. 4 della l. 350/2003 nella parte in cui non prevedono alcuno strumento volto a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni (51 e 165 del 2005). Infondate le altre questioni.