Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia - Romagna
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo la cui dotazione è fissata per il 2004 in 33 milioni di euro, finalizzato a conseguire risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale e che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di riparto.
Motivi del ricorso
Secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, non possono essere istituiti fondi ministeriali separati e con destinazione vincolata in materie di competenza residuale regionale. Nel nuovo sistema della finanza regionale di cui all'art. 119 Cost., per il finanziamento delle normali funzioni di regioni ed enti locali, lo Stato non può proseguire nella pratica del trasferimento diretto di risorse per scopi determinati dalla legge statale, in base a criteri stabiliti dalla amministrazione statale (49 e 16 del 2004; 370/2003). La previsione per cui le modalità di riparto delle risorse devono essere decise con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata non corrisponde al principio di leale collaborazione (16/2004).
Decisione della Corte
La materia del trasporto pubblico locale rientrava, già prima della riforma (cfr. artt. 1 e 3 del d.lgs. 422/1997), nella competenza residuale regionale. L'art. 119 Cost. non consente finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza regionale (423/2004): nel nuovo assetto costituzionale lo Stato non può prevedere finanziamenti statali in ambiti di competenza regionali (160 e 77 del 2005; 320 e 49 del 2004), né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali (16/2004 e 370/2003). Questo divieto può patire solo limitatissime eccezioni, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 118, primo comma, 119, quinto comma (49 e 16 del 2004) e 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione (77/2005 e 14 del 2004). L'art. 119, quinto comma, Cost. consente due soli tipi di interventi finanziari statali in materie di competenza della Regione e degli enti locali: erogazione di risorse aggiuntive rispetto alla autonomia finanziaria regionale o locale (risorse aggiuntive che presuppongono che lo Stato abbia attuato i primi quattro commi dell'art. 119, garantendo alle Regioni che le loro entrate finanzino integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite) o la realizzazione di interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni (16/2004). Nel caso particolare, non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 119. Cost.: la disposizione impugnata non può essere ricondotta alla tipologia relativa alla attuazione di un intervento speciale, né individua alcun particolare ente destinatario. Occorre quindi tuttora riferirsi all'art. 20, comma 5, del d.lgs. 422/1997 che prevede le modalità di trasferimento delle risorse erogate dallo Stato. Poiché il finanziamento interviene in ambito di competenza regionale, occorre coinvolgere le Regioni.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità della disposizione nella parte in cui prevede che la Conferenza debba essere solo “sentita”, anziché stabilire che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato previa intesa con la Conferenza stessa.