Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 76, 77 e 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia - Romagna
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3 della l. 350/2004 autorizza il Ministro del lavoro a prorogare, nel rispetto di determinati presupposti e specifici limiti, le convenzioni stipulate direttamente con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità dei comuni medesimi da almeno un triennio (comma 76); in presenza delle convenzioni di cui al comma 76, il termine di cui al comma 76 della l. 388/2000 è prorogato al 31 dicembre 2004) (comma 77); il ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare, per il solo esercizio 2004 e nel limite complessivo di un milione di euro, direttamente con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità dei comuni da almeno un quinquennio (comma 82).
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118 della Costituzione in quanto, in una materia concorrente come quella del lavoro, vengono attribuite funzioni amministrative al Ministero (proroga della vecchie convenzioni e stipula di nuove) in difetto di esigenze unitarie e senza alcuna intesa con le Regioni. Lesione anche dell'art. 119, quarto comma, della Costituzione, sotto il profilo del finanziamento statale di specifiche funzioni regionali.
Decisione della Corte
Ripercorre la normativa statale in materia di finanziamento dei lavori socialmente utili: dal d.l. 299/1994, convertito in l. 451/1994 che prevedeva il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione, su base regionale, in funzione della gravità degli squilibri del mercato del lavoro (in proporzione al numero dei disoccupati o dei soggetti in cerca di prima occupazione); al d.lgs. 468/1997 secondo cui la ripartizione doveva essere effettuata dal ministero d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni; al d.lgs. 81/2000 secondo cui la ripartizione deve essere ancorata alle somme erogate dall'INPS nel corso del 1999 per assegni e sussidi ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili per progetti di competenza regionale. Dopo la modifica costituzionale, il legislatore ha previsto finanziamenti di programmi di lavori socialmente utili mediante convenzioni dirette fra Stato e comune interessato, senza prevedere alcun coinvolgimento della Regione. La disciplina delle ASU si pone all'incrocio di diverse competenze legislative: in quanto mira ad agevolare l'accesso all'occupazione, attiene al collocamento ed è quindi inscrivibile alla tutela del lavoro, materia concorrente (sentenza 50/2005). In quanto tende ad alleviare le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e a fronteggiare situazioni di bisogno conseguenti alla perdita dell'occupazione, prevedendo la corresponsione di somme di denaro ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili che possono essere accostate al sussidio previdenziale, all'indennità di disoccupazione o di mobilità o al trattamento di integrazione salariale, può ricondursi alla materia delle politiche sociali, rientrante nella competenza regionale residuale (427/2004). E' anche riconducibile alla previdenza sociale, di competenza statale esclusiva, e alla formazione professionale dei soggetti assegnati ai lavori socialmente utili, di competenza regionale residuale. Poiché si configura una concorrenza di competenze e poiché la Costituzione non prevede alcun criterio di composizione delle interferenze, quando non è sicura la prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, occorre ricorrere al canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (50/2005). La normativa precedente alla riforma costituzionale prevedeva convenzioni tra Stato e Regione interessata; quella successiva alla riforma prevede solo convenzioni stipulate direttamente con i comuni, con esclusione totale delle Regioni.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dei commi 76 e 82 dell'art. 3 della l. 350/2003 nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni; infondata la questione di illegittimità riferita al comma 77.