Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge Regione Emilia - Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione prevede la predisposizione di piani di emergenza esterni per gli stabilimenti nei quali sono utilizzate sostanze pericolose, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, e ne attribuisce la competenza alle province.
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117, comma secondo, lettere s) e a), per interferenza nelle materie di legislazione esclusiva della tutela dell'ambiente e dei rapporti internazionali; dell'art. 117, comma terzo, perché viene arrecato vulnus ai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato nella materia di competenza legislativa concorrente "sicurezza della popolazione"; dell'art. 118 Cost., per contrasto con i principi di sussidiarietà e adeguatezza, in applicazione dei quali la predisposizione dei piani di emergenza esterni è stata attribuita ad un organo statale (il prefetto).
Decisione della Corte
La tutela dell'ambiente si configura come una competenza statale sovente connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti, nell'ambito delle quali risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e anche l'adozione di una disciplina regionale maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale (222/2003). Costituisce valore costituzionalmente protetto che può investire anche materie di competenza concorrente, come la protezione civile. Quanto alla censura per cui la legge regionale assegna alla provincia competenze amministrative che la legge statale attribuisce invece al prefetto, osserva che dall'art. 18 della stessa legge quadro 334/1999 in materia di incidenti rilevanti, attuativa di direttiva comunitaria, e dall'art. 72 del d.lgs. 112/1998 che disciplina l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti, risulta che la stessa normativa statale consente alla legge regionale di intervenire sulle competenze amministrative; la disposizione regionale non confligge pertanto con quella statale che prevede la competenza del prefetto.
Dichiarazione:
Dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale.