Sentenza n.205 - deposito 26 2005

Legge delega - beni culturali e ambientali, sport, spettacolo


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, lettere d), e) ed f), della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici) promosso dalla Regione Toscana


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge censurata delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente ai beni culturali e ambientali, la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore (art. 10, c. 1); detta principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo, riguardo ai beni culturali e ambientali (lettera d)); allo spettacolo (lettera e)) e allo sport (lettera f)) (art. 10 c. 2).


Motivi del ricorso


I criteri relativi ai beni culturali e ambientali hanno contenuto specifico e di dettaglio, pur se la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali costituiscono materia concorrente, con lesione quindi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione. Lo spettacolo costituisce materia di competenza regionale residuale. Anche se lo si volesse ricondurre nell'ambito della materia concorrente "attività culturali", le disposizioni statali rivestono sempre carattere di estremo dettaglio. Riguardo allo sport, la Costituzione riserva alla competenza concorrente l'ordinamento sportivo, mentre la promozione di attività sportive e la realizzazione di impianti e attrezzature rientra nella competenza regionale residuale. La disposizione statale individua, in relazione all'ordinamento sportivo, non principi, ma criteri specifici e dettagliati, inoltre, i principi fondamentali sono dettati con una legge delega anziché con una legge organica.


Decisione della Corte


Comincia dall'ultima censura, relativa allo strumento usato dal legislatore statale e osserva che la lesione delle competenze legislative regionali non deriva dall'uso, di per sé, della delega, ma può conseguire sia dall'avere il legislatore statale delegante formulato principi e criteri direttivi che tali non sono ma costituiscono norme di dettaglio, sia dall'aver il legislatore delegato esorbitato dall'oggetto della delega (sentenza 50/2005). Lo Stato può dettare principi fondamentali con leggi delegate (303/2003; 259/1993) e la legge delega può essere impugnata se contiene disposizioni invasive della competenza regionale (280/2004; 125/2003; 425/2000): occorre considerare non tanto lo strumento, ma le singole disposizioni legislative. In seguito alla emanazione del d.lgs. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e ambientali, la Regione ha rinunciato al ricorso per la parte inerente ai beni culturali e ambientali, in quanto il decreto legislativo emanato ha contenuto ricognitivo delle norme già esistenti in materia ed è coerente con le competenze regionali. Sono inammissibili per genericità le censure mosse in relazione alla lettera f), in materia di sport. Quanto alle censure relative alla lettera e), in materia di spettacolo, rinvia alla sentenza 255/2004, per quanto concerne la sua collocazione nella competenza residuale, e ritiene inammissibili per genericità le altre censure mosse in relazione all'art. 117, comma terzo, della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara le censure parte cessate, parte non fondate e parte inammissibili.