Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 3, della l.r. Marche 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) promosso con ordinanza 17 marzo 2004 dal TAR Marche
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che “fino alla definizione degli accordi di cui all'art. 5, comma 4, della medesima legge regionale (per cui le ASL procedono alla negoziazione dei servizi e delle prestazioni con le altre aziende ASL e ospedaliere, con istituzioni sanitarie private accreditate e con professionisti sulla base di tariffe e corrispettivi definiti dalla Giunta regionale e sulla base del piano annuale preventivo), restano valide le modalità di accesso alle prestazioni disciplinate dall'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (che prevede l'obbligo della preventiva autorizzazione per l'accesso alle strutture sanitarie non pubbliche, entro limiti e termini definiti).
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117 della Costituzione in quanto, in contrasto con i principi fondamentali stabiliti con leggi dello Stato, viene reintrodotto, sia pure in via provvisoria, l'obbligo della autorizzazione per l'accesso alle strutture private, subordinandolo all'insufficienza della struttura pubblica, mentre la legge statale attribuisce all'assistito la facoltà di libera scelta, non subordinata alla accettazione del budget imposto dalla ASL alla singola struttura. Prevedendo che il limite alla libertà di scelta dell'assistito viene meno solo dopo la definizione dell'accordo di cui all'art. 5, comma 4, si permette alla pubblica amministrazione di imporre alle strutture le condizioni contrattuali ritenute più opportune, e quindi le si conferisce il potere arbitrario di sospendere di fatto l'accreditamento, in contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
Decisione della Corte
Occorre considerare l'evoluzione della disciplina sul sistema di erogazione e retribuzione delle prestazioni specialistiche, dalla quale risulta che il principio della libera scelta dell'assistito non è affatto assoluto, ma deve essere contemperato con altri interessi costituzionalmente tutelati. Ripercorre la normativa sul tema: dall'art. 19 della l. 67/1988 che subordinava l'accesso alle strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale alla duplice condizione che il servizio pubblico non fosse in grado di soddisfare la richiesta di prestazioni specialistiche entro quattro giorni dalla presentazione, e che fosse rilasciata apposita autorizzazione della USL territorialmente competente; all'art. 8, comma 5, del d.lgs. 502/1992 per cui la libera scelta delle strutture e dei professionisti accreditati è esercitabile solo a condizione che risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione, all'art. 2 della l. 549/1995 e all'art. 32, comma 8, della l. 449/1997, che prevede che sia una delibera regionale a ripartire tra i soggetti accreditati il volume delle prestazioni erogabili in base alla programmazione. Dalla evoluzione della legislazione sanitaria emerge che, enunciato il principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, con conseguente facoltà di libera scelta da parte dell'assistito, si è poi progressivamente imposto nella legislazione sanitaria il principio della programmazione, volto a contenere la spesa pubblica e a razionalizzare il sistema sanitario. Le richiamate disposizioni costituiscono norme di principio della legislazione statale, dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, sia pure attraverso l'opera di bilanciamento che ne fa il legislatore ordinario con gli altri interessi costituzionalmente protetti (304/1994; 247/1992). Anche nel sistema dell'accreditamento permangono i poteri di controllo, indirizzo e verifica delle Regioni e delle ASL. La libertà di scelta dell'assistito non implica la libertà di scelta sull'an e sulla stessa esigenza delle prestazioni, in quanto resta confermato il principio fondamentale che l'erogazione delle prestazioni soggette a scelte dell'assistito siano subordinate a formale prescrizione a cura del Servizio sanitario nazionale (416/1995).
Dichiarazione:
Non ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale.