Sentenza n.190 - deposito 10 2005


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della l.r. Marche 24 febbraio 2004, n. 4 (Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La normativa censurata prevede l'inserimento nei ruoli del Servizio sanitario regionale del personale già assunto a tempo indeterminato da unità operative o strutture sanitarie private, che risulti in esubero a seguito dei processi di riconversione o disattivazione o soppressione delle predette unità e strutture determinati dalla attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 (art. 1, c. 1); l'inserimento riguarda solo il personale delle strutture che hanno stipulato accordi contrattuali con il SSN ai sensi della l.r. Marche 20/2000 (art. 1, c. 2); la assunzione del personale in esubero avviene attraverso selezioni per titoli di servizio, professionali e culturali ed esame orale, svolte dalle aziende del servizio sanitario regionale (art. 2); è predisposto un aumento dell'organico nel caso di sua insufficienza per l'inserimento del personale in esubero che abbia superato la procedura selettiva riservata (art. 3).


Motivi del ricorso


La previsione di una procedura riservata per le assunzioni nel pubblico impiego e la previsione di un aumento dell'organico nel caso di sua insufficienza per l'inserimento del personale in esubero che abbia superato la procedura selettiva riservata, costituiscono violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, secondo la interpretazione offerta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (274/2003; 373 e 194 del 2002).


Decisione della Corte


Il concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell'efficienza dell'azione amministrativa (205 e 34 del 2004 e 1 del 1999). Una deroga a questo principio è ammissibile solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore nell'esercizio di una discrezionalità non irragionevole che trova il suo limite nella necessità di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (194/2002). Nella specie, non sussistono ragioni che giustifichino la deroga al principio del pubblico concorso: la disposizione non è volta a consentire il consolidamento di pregresse esperienze maturate nella stessa amministrazione, in quanto l'inserimento si riferisce a personale assunto da strutture sanitarie private.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della l.r. Marche 4/2004.