Sentenza n.175 - deposito 4 2005

Fondo statale vincolato - tutela della concorrenza - marchio made in Italy


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 61 e 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia - Romagna


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 4 della l. 350/2003 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di un fondo (con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni per il 2005 e 20 milioni per il 2006) per realizzare azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del marchio made in Italy e per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico volte alla diffusione del marchio nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze di cui all'art. 8 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 287 (comma 61); le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento governativo (comma 63).


Motivi del ricorso


Gli interventi non hanno carattere macroeconomico: le dimensioni finanziarie sono tali da escludere una incidenza sull'equilibrio economico generale; possono quindi essere ricondotti, impiegando il criterio della prevalenza di cui alla sentenza 370/2003, alla materia del commercio con l'estero, di competenza concorrente. Poiché si tratta di materia concorrente, la disposizione è illegittima sotto il duplice profilo che la regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione e uso del marchio made in Italy sono affidate ad un regolamento governativo, in contrasto con il sesto comma dell'art. 117, e del principio di leale collaborazione, in quanto la disposizione non prevede nessuna forma di partecipazione delle Regioni. I compiti attribuiti alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze violano le competenze regionali in quanto attengono a materie di competenza concorrente (commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i settori produttivi) o addirittura residuale (formazione).


Decisione della Corte


Il carattere asseritamente modesto dal punto di vista finanziario dell'intervento non è decisivo per escludere la materia della tutela della concorrenza: può al massimo costituire un indizio in tal senso. L'aver accorpato nello stesso titolo di competenza la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e la tutela della concorrenza, significa proprio che questa costituisce una delle leve della politica economica statale: non può essere intesa in senso statico, ma in una accezione dinamica che giustifica l'adozione di misure pubbliche volte a ridurre squilibri (14/2004). Non spetta alla Corte valutare gli effetti economici derivanti da singole previsioni di interventi statali, ma solo valutare se essi siano in una relazione ragionevole e giustificata rispetto agli obiettivi stessi (272/2004). La norma impugnata costituisce ragionevole e proporzionato intervento statale nell'economia, volto a promuovere lo sviluppo del mercato attraverso una campagna che diffonda, attraverso il marchio made in Italy, un'immagine dei prodotti italiani associata all'idea di una loro particolare qualità. Solo lo Stato può porre in essere strumenti di politica economica tendenti a svolgere un'azione di promozione e sviluppo sull'intero mercato nazionale (303/2003). Ricondotta la disciplina nella materia-funzione tutela della concorrenza, viene meno la censura relativa alla violazione del sesto comma dell'art. 117, per aver demandato a regolamento governativo la disciplina delle indicazioni di origine e l'istituzione e l'uso del marchio, senza coinvolgimento delle Regioni. Quanto ai compiti attribuiti alla Scuola superiore delle economia e delle finanze, il "supporto formativo" non attiene necessariamente alla "formazione professionale" di competenza regionale, comunque esclusa quando sia accessoria rispetto ad un rapporto di lavoro (50/2005). Nella specie, l'attività prevista non è tanto di formazione, quanto di informazione: il supporto formativo e scientifico mira alla diffusione del made in Italy, non è quindi funzionale né alla ricerca scientifica né alla innovazione nei settori produttivi, ma alla efficacia della comunicazione e quindi alla promozione di prodotti in quanto italiani. Considerando i destinatari della attività istituzionale della scuola (personale dell'amministrazione dell'economia e delle finanze e personale degli enti che operano nel settore della fiscalità e dell'economia) e anche la riconducibilità della disciplina alla materia della tutela della concorrenza, risulta evidente che non può inibirsi ad un organismo statale l'attività di supporto formativo e scientifico previsto dalla norma.


Dichiarazione:


Dichiara infondate le questioni.