Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) promosso dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, con ordinanza 6 giugno 2003.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge censurata prevede due diversi sistemi per l'inizio del procedimento disciplinare: uno a regime e uno in via transitoria. A regime, l'art. 5, comma 4, della l. 97/2001 impone l'inizio del procedimento disciplinare entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione; per il periodo transitorio, l'art. 10, comma 3, prevede, per i soli fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, un termine più lungo, pari a 120 giorni, decorrenti dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile (invece che dalla comunicazione della sentenza).
Motivi del ricorso
Non è conforme ai principi di buon andamento ed efficienza dell'attività amministrativa (art. 97, primo comma, Cost.) far decorrere un termine di decadenza per l'esercizio del potere disciplinare dell'amministrazione dal verificarsi di un fatto (sentenza penale irrevocabile) del quale essa non è stata posta a conoscenza. E' inoltre violato il principio di uguaglianza e il canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.) perché si produce disparità di trattamento, quanto a modalità e termini del procedimento disciplinare, tra sistema normativo transitorio e sistema a regime.
Decisione della Corte
L'art. 653 c.p.p. originario prevedeva che solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione avesse valore di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare, limitatamente all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. La l. 97/2001 ha aggiunto all'art. 653 c.p.p. i commi 1bis e 2, con i quali ha disposto che anche le sentenze penali irrevocabili di condanna e di patteggiamento hanno efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La legge statale è volta ad assicurare una sostanziale coerenza tra sentenza penale ed esito dell'accertamento amministrativo. La norma transitoria che fa decorrere il termine per l'instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del giudizio penale con sentenza irrevocabile anziché dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione appare irragionevole e contraria al principio di buon andamento.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della l. 97/2001 nella parte in cui prevede che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge, i procedimenti disciplinari siano instaurati entro 120 giorni dalla conclusione del procedimento penale anziché dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare.