Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 2, della l.r. 21/2003 inserisce il comma 3-bis all'art. 3-ter della l.r. 14/1995 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia - Giulia) il quale prevede che, per determinare il quorum dei votanti richiesto dal comma 1 del medesimo art. 3-ter, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, qualora venga ammessa e votata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, l'elezione rimane valida se il candidato alla carica di Sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non è inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
La disposizione censurata inserisce il comma 3-bis nell'art. 3-ter della l.r. 14/1995 sulle elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il quale prevede che per determinare il quorum dei votanti richiesti dal comma 1 dello stesso art. 3-ter "non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero".
Motivi del ricorso
La disposizione modifica la vigente disciplina legislativa regionale in materia di elezioni comunali, incidendo in una materia non rientrante nella competenza legislativa esclusiva regionale.
Il principio di uguaglianza del voto tutelato dall'art. 48 della Costituzione è violato sotto il profilo della mancata salvaguardia del corpo elettorale e sotto il profilo della limitazione della effettività del diritto di voto, mediante l'astensione dei cittadini residenti all'estero.
Decisione della Corte
La disposizione censurata riproduce, a parte la previsione sul computo degli elettori residenti all'estero, quanto previsto dall'art. 71, comma 10, del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che, per i comuni fino a 15.000 abitanti nei quali sia presente una sola lista o un solo gruppo di liste collegate, prevede un quorum strutturale (o partecipativo o costitutivo, si riferisce al numero delle persone che devono partecipare alla votazione ai fini della sua validità) oltre che funzionale (o deliberativo: si riferisce al numero dei voti necessario perché una deliberazione possa dirsi approvata).
La competenza legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia si fonda sullo statuto speciale, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva regionale l'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni: rientra nella competenza della Regione disciplinare il procedimento di elezione negli enti locali, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.
La legislazione elettorale non è estranea alla materia dell'ordinamento degli enti locali. La configurazione degli organi di governo, i loro rapporti, le modalità di formazione e anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi costituiscono aspetti di questa materia riservata alle Regioni a statuto differenziato. Non è contestabile la competenza della Regione speciale in tema di disciplina del computo degli elettori.
Il principio della eguaglianza del voto sancito dall'art. 48 Cost. non è finalizzato ad assicurare una generica salvaguardia del corpo elettorale, ma a garantire la parità di condizioni dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso, non riguarda le fasi anteriori o successive a tale momento.
La determinazione del quorum partecipativo in esame costituisce una condizione di validità del voto e non incide sulla espressione del voto stesso, attiene ad un momento precedente: non rientra pertanto nella previsione dell'art. 48 Cost..
L'effettività del diritto di voto non è limitata neutralizzando il significato dell'astensione degli elettori residenti all'estero. L'esercizio del diritto di voto è anche un dovere civico, secondo lo stesso art. 48, sicchè la mancata partecipazione al voto costituisce una forma di esercizio del diritto di voto, che ha rilievo solo sul piano socio-politico.
L'introduzione di un regime speciale per gli elettori residenti all'estero non costituisce lesione del principio di uguaglianza del voto, ma persegue una logica di favore verso il puntuale rinnovo degli organi degli enti locali. L'elevato tasso di emigrazione potrebbe infatti impedire il raggiungimento del quorum chiesto con conseguente annullamento delle elezioni e commissariamento del Comune fino alle nuove elezioni.
Dichiarazione:
Dichiara infondata la questione.