Sentenza n.172 - deposito 4 2005

Organizzazione della pubblica amministrazione - misura cautelare


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Veneto 27 febbraio 2004 n. 4 (Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione prevede che il dipendente regionale condannato con sentenza di primo grado per reati contro la pubblica amministrazione sia immediatamente trasferito ad altra sede o assegnato ad altro incarico.


Motivi del ricorso


Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale (art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.): la legge statale 27 marzo 2001, n. 97 prevede il trasferimento del dipendente ad altro ufficio nel caso di rinvio a giudizio per taluni reati contro la pubblica amministrazione (tra cui peculato, concussione e corruzione) e la sospensione dal servizio nel caso di condanna anche non definitiva e contiene già una disciplina compiuta riguardo ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici.


Decisione della Corte


La disposizione fa espressamente salva la normativa vigente: non si sovrappone a quella statale, ma si riferisce a reati contro la pubblica amministrazione diversi da quelli previsti dalla legge statale 97/2001. La materia penale comprende l'insieme dei beni e dei valori ai quali viene accordata la tutela più intensa e nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminatrici mediante la configurazione delle fattispecie, l'individuazione dell'apparato sanzionatorio e la determinazione delle specifiche sanzioni. La sospensione obbligatoria per il pubblico dipendente condannato, anche in via non definitiva, per determinati delitti di criminalità organizzata o per determinati reati contro la pubblica amministrazione (prevista dall'art. 15 della l. 55/1990) non ha natura sanzionatoria, ma cautelare in quanto è collegata alla pendenza di un'accusa penale nei confronti di un funzionario pubblico, che di per sé espone l'amministrazione ad un pregiudizio direttamente derivante dalla permanenza dell'impiegato nell'ufficio (206/1999). La meno incisiva misura del provvisorio trasferimento di sede o l'assegnazione ad altro incarico non costituisce effetto penale della condanna e non è quindi ascrivibile alla materia ordinamento penale. Ratio della norma è l'esigenza di tutelare l'immagine, la credibilità e la trasparenza (come richiamato nella stessa rubrica della legge) dell'amministrazione regionale, interessi direttamente correlati al principio costituzionale del buon andamento degli uffici (artt. 97 e 54 Cost.), che possono subire pregiudizio anche prima dell'eventuale pronuncia di una sentenza di condanna, dalla permanenza in servizio del dipendente accusato di avere commesso, nell'esercizio delle proprie funzioni, un reato contro la pubblica amministrazione. La misura non è ispirata da ragioni punitive o disciplinari, ma da esigenze latu sensu cautelari, in funzione della organizzazione interna degli uffici, che prevalgono sull'interesse del dipendente alla permanenza nello stesso ufficio o nella stessa sede.


Dichiarazione:


Dichiara infondata la questione.