Sentenza n.168 - deposito 29 2005

Offese alla religione dello Stato


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, codice penale, promosso dal tribunale di Verona con ordinanza 16 marzo 2004


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione stabilisce che “Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa è punito con la reclusione fino a due anni” (primo comma); “Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico” (secondo comma).


Motivi del ricorso


Nel corso di un processo nei confronti di persona imputata del reato di cui all'art. 403 c.p., per avere offeso durante un dibattito televisivo la religione dello Stato, il Tribunale di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 c.p. in rapporto all'art. 406 c.p., che prevede diminuzioni di pena qualora gli stessi comportamenti previsti dall'art. 403 c.p. siano posti in essere contro un culto “ammesso nello Stato”. In seguito alle modifiche apportate al Concordato lateranense con la l. 25 marzo 1985, n. 121, è venuto meno il principio per cui la religione cattolica è religione dello Stato. Il più grave trattamento sanzionatorio riservato alle offese alla religione cattolica determina una discriminazione rispetto alle altre confessioni religiose, in violazione dell'art. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione (uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzioni di religione e uguale libertà di tutte le religioni davanti alla legge).


Decisione della Corte


Con precedenti pronunce, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre disposizioni contenute nello stesso Capo I del Titolo IV del codice penale (dedicato ai delitti contro la religione di Stato e i culti ammessi) per disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre (sentenza 329/1997 in relazione all'art. 404, primo comma, c.p.; sentenza 508/2000 riguardo all'art. 402 c.p. e 327/2002 riguardo all'art. 405 c.p.). Dall'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione) e dall'art. 8 (principio di laicità o non confessionalità dello Stato, che implica tra l'altro anche equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni) derivano l'esigenza di uguale protezione del sentimento religioso e quindi la sostanziale equiparazione del trattamento sanzionatorio delle offese arrecate alla religione cattolica con le offese alle confessioni religiose ammesse. Tutte le norme del Capo I del Titolo IV si riferiscono allo stesso bene giuridico del sentimento religioso. L'art. 403 c.p. contiene una inammissibile discriminazione sanzionatoria tra le religione cattolica e le altre confessioni religiose.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità dell'art. 403 c.p., nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, pene superiori rispetto a quelle stabilite dall'art. 406 c.p. per chi commette gli stessi fatti contro un “culto ammesso dallo Stato”.