Sentenza n.167 - deposito 29 2005


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione disciplina il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e attribuisce al difensore civico regionale il controllo su tutti gli atti degli enti locali obbligatori per legge, richiamando l'art. 136, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (in base al quale, qualora gli enti locali, pur se invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, se costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo, che deve provvedere entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico), e individuando come atti obbligatori per legge quelli che l'ente è tenuto ad adottare entro termini perentori, stabiliti da leggi statali o regionali.


Motivi del ricorso


Lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato di cui all'art. 114 Cost; dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. in quanto non spetta alla Regione la regolamentazione, sia pure in via sostitutiva, di materie che rientrano nella competenza esclusiva statale; dell'art. 120 Cost. per violazione del principio di leale collaborazione fra organi di rilevanza costituzionale. La disposizione attribuisce al difensore civico regionale il controllo sostitutivo su tutti gli atti obbligatori degli enti locali, compresi quelli che derivano la loro obbligatorietà da leggi statali, mentre il potere sostitutivo di cui all'art. 120 Cost. si riferisce solo alle materie di competenza della Regione. Il difensore civico non è organo della Regione (come richiede la giurisprudenza costituzionale per l'esercizio del potere sostitutivo), ma è anzi caratterizzato da una posizione di indipendenza rispetto all'esecutivo; l'art. 136 del d.lgs. 267/2000 è incompatibile con l'attuale quadro costituzionale.


Decisione della Corte


L'art. 120 Cost. non preclude la possibilità che la legge regionale, nel disciplinare materie di propria competenza, disponga l'esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente ordinariamente competente. La legge regionale deve però rispettare alcuni principi fondamentali determinati dall'esigenza di salvaguardare, pur nello svolgimento di procedure di sostituzione, il valore costituzionale degli enti locali. Richiama i principi in più occasioni enucleati dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 43, 69-73, 112 e 173 del 2004) e in particolare quello per cui l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato ad un organo di governo della Regione, o almeno deve essere attuato in base ad una sua decisione (112/2004; 313/2003 e 342/1994). Poiché i poteri sostitutivi determinano spostamenti nell'ordine delle competenze ed incidono sull'autonomia costituzionale di enti politicamente rappresentativi, il loro esercizio può competere solo agli organi di vertice regionali, ai quali istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali si assumono la responsabilità. Il difensore civico regionale non può definirsi organo di governo della Regione, essendo generalmente titolare solo di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'azione amministrativa, in larga misura assimilabili a quelle di controllo, spettanti al Comitato regionale di controllo prima della abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità della disposizione censurata.