Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia-Romagna
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 949/1952 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati (art. 4, c. 82, l. 350/2003); le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 4, c. 83, l. 350/2003).
Motivi del ricorso
Nella materia oggetto delle disposizioni impugnate, la Regione ha competenza legislativa piena (artigianato) o, al più, concorrente (commercio estero). Lo Stato non ha titolo ad effettuare interventi diretti a favore delle imprese artigiane, neppure per sostenerne i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale; lo strumento prefigurato non ha una rilevanza macroeconomica; lamenta l'attribuzione a decreto interministeriale delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di disciplinare, con proprio decreto, modalità, condizioni e forme tecniche delle attività ammesse al sostegno finanziario statale. Denuncia violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, lesione delle attribuzioni legislative regionali; violazione del divieto per lo Stato di intervenire con un decreto ministeriale in materie in cui esso non ha competenza legislativa esclusiva; lesione dell'autonomia finanziaria regionale.
Decisione della Corte
Gli interventi prefigurati non sono riconducibili alla materia “tutela della concorrenza” (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), sia per l'inidoneità ad incidere sull'equilibrio economico generale sia per l'esiguità dei mezzi economici impegnati (77/2005), ma alla materia dell'artigianato, rientrante, nel nuovo assetto costituzionale, nella competenza regionale residuale. Appartiene pertanto alla competenza legislativa residuale regionale l'adozione delle misure di sviluppo e sostegno dell'artigianato e, in questo ambito, la disciplina dell'erogazione di agevolazioni, contributi e sovvenzioni. Ciò non comporta l'incostituzionalità dell'art. 4, comma 82, della legge n. 350 del 2003, che non istituisce un nuovo fondo a destinazione vincolata, ma si limita ad incrementare le disponibilità di un fondo preesistente alla modifica del Titolo V, Parte II, della Costituzione, in vista del raggiungimento di finalità ad esso già proprie. Ripercorre l'evoluzione normativa del fondo, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane. L'attività di concessione dei contributi è rimessa ad appositi comitati tecnici regionali (dall'art. 37 della legge n. 949 del 1952 ai successivi provvedimenti legislativi, fino alla legge 5 marzo 2001, n. 57 che, nel dettare disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, ha assegnato al fondo il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane la finalità del sostegno all'internazionalizzazione). Il comma 82 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 si giustifica, in via transitoria e fino all'attuazione del nuovo modello delineato dall'art. 119 della Costituzione, in conseguenza del principio di continuità dell'ordinamento, più volte richiamato dalla Corte dopo la modifica del Titolo V (cfr., da ultimo, sentenza n. 255 del 2004), attesa l'esigenza di non far mancare finanziamenti ad un settore rilevante e strategico dell'economia nazionale, quello dell'impresa artigiana, al quale la Costituzione guarda con particolare favore (art. 45). Accoglie le censure rivolte al comma 83 del citato art. 4, quanto alla mancanza di forme di raccordo e di leale collaborazione con le Regioni. Il principio di continuità giustifica infatti, e solo in via provvisoria, in vista di una considerazione complessiva del settore dell'artigianato e delle iniziative da finanziare, l'attribuzione a decreto interministeriale di modalità, condizioni e forme tecniche delle attività ammesse al sostegno finanziario (255/2004), occorre però che tali misure siano definite con la partecipazione delle Regioni. Respinge la censura relativa alla mancanza di forme di raccordo con le Regioni nella attività di gestione delle risorse, in quanto il comma 83 dell'art. 4 non comprende anche l'attività di concreta gestione dell'intervento che rientra, unitamente a quella di concessione dei contributi e delle agevolazioni, nella competenza della Regione; il fondo di cui all'art. 37 della l. 949/1952 è un fondo a gestione regionale (v. anche artt. 12 e ss. d.lgs. 112/1998).
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, della l. 350/ 2003, nella parte in cui, in contrasto con il principio di leale collaborazione, non prevede che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni; infondate le altre censure.