Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti) promosso con ordinanza del 3 giugno 2002 dal TAR della Basilicata
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata sancisce il divieto per chi conduce sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o di stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti stessi rifiuti provenienti da altre Regioni o nazioni; il Consiglio regionale e in seguito anche la Giunta regionale hanno adottato provvedimenti che escludono la possibilità che nell'impianto di termodistruzione siano compresi rifiuti di provenienza extraregionale. La F. spa ha impugnato i provvedimento regionali innanzi al TAR.
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione che riserva alla legislazione esclusiva statale la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e delle norme interposte, statali e comunitarie; dell'art. 11 della Costituzione che impone il rispetto delle norme comunitarie; dell'art. 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla salubrità dell'ambiente, compromesso dalla chiusura dei confini regionali, in quanto aumenterebbe la possibilità che rifiuti pericolosi di altre Regioni vengano smaltiti in forme non adeguate; dell'art. 3 della Costituzione per l'introduzione di un trattamento sfavorevole per le imprese esercenti l'attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione Basilicata rispetto a quelle operanti sul restante territorio nazionale; dell'art. 41 Cost. per la restrizione della libertà di iniziativa economica privata; dell'art. 120 Cost. per l'ostacolo che la norma costituisce alla libera circolazione di cose tra le Regioni.
Decisione della Corte
Con precedenti pronunce, la Corte aveva già precisato che il principio della autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale solo per i rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altri tipi di rifiuti, per i quali vige il diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a quello della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento. A questo criterio sono stati ritenuti soggetti i rifiuti speciali (Corte cost. 505/2002), pericolosi (281/2000) e non pericolosi (335/2001) (art. 5, c. 3, lettere a) e b), e 7 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) Il divieto imposto dalla legge regionale di accogliere negli impianti rifiuti provenienti da altre Regioni o nazioni è legittimo con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, ma si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui si applica a tutti gli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale, perché invade la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), determinando una lesione dei principi fondamentali della legislazione statale contenuti nel d.lgs. 22/1997 e del vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni (sentenze n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità della disposizione.