Sentenza n.160 - deposito 21 2005

Istituti di cultura - finanziamenti


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia-Romagna


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata prevede lo stanziamento di 100.000 euro per il 2004 allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio; lo stanziamento è destinato prioritariamente all'erogazione di contributi a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale; le disposizioni attuative degli stanziamenti sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


Motivi del ricorso


Il contributo avrebbe potuto giustificarsi nella vigenza dell'originario Titolo V, Parte II, della Costituzione, quando la competenza legislativa in materia spettava allo Stato, non dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'intervento è ora riconducibile alle materie della “valorizzazione dei beni culturali” e della “ricerca scientifica”, entrambe di competenza concorrente, nelle quali la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato. Lo stanziamento di somme per interventi statali diretti non costituisce un principio fondamentale della materia e non sono ravvisabili esigenze che richiedano la diretta gestione statale di tali finanziamenti (non si tratta di interventi volti a sostenere la competitività del sistema economico, giustificabili nell'ambito della funzione statale di tutela della concorrenza). Ravvisa lesione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 119 Cost., poiché lo strumento utilizzato non è compatibile con il nuovo quadro costituzionale, nel quale allo Stato non spetta di erogare speciali risorse per contributi a favore degli istituti di cultura, ma solo di finanziare “integralmente” (art. 119, quarto comma) le funzioni regionali, nell'esercizio delle quali, poi, le Regioni dovranno disciplinare la materia – e, nell'ambito di questa, gli eventuali contributi agli istituti stessi – nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. La previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura sostanzialmente regolamentare, in materie di competenza concorrente, lede l'art. 117, sesto comma, Cost..


Decisione della Corte


Non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie la cui disciplina spetti alle Regioni (sentenze n. 370/2003, 16/2004, 51/2005). Le funzioni attribuite alle Regioni comprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a categorie di soggetti pubblici o privati, dal momento che, in numerose materie di competenza regionale, le politiche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione (320/2004). La costruzione della sede principale di un istituto di cultura è strumentale alla materia di legislazione concorrente organizzazione di attività culturali. Ne deriva la illegittimità costituzionale della norma che ha anche attribuito a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disciplinare l'erogazione. L'esiguità della somma stanziata esclude la necessità di una sua gestione unitaria in applicazione del principio c.d. di sussidiarietà ascendente ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. L'attribuzione di funzioni amministrative ad un organo statale costituisce violazione dell'art. 117 della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità della disposizione censurata.