Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28 (Inquadramento degli ispettori fitosanitari)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 della legge regionale prevede che il personale dipendente dall'assessorato all'agricoltura della Regione Calabria, il quale alla data di entrata in vigore della legge svolga le mansioni di ispettore fitosanitario o ne abbia acquisito la qualifica partecipando a corsi di formazione professionale regionali e svolga talune attività tecnico-ispettive specificamente elencate, o sia componente “essenziale ed indispensabile” di talune commissioni regionali, può accedere, previo superamento di un concorso per esami e titoli, alla qualifica di funzionario (comma 1); gli idonei al concorso per titoli ed esami presteranno servizio presso il Dipartimento agricoltura, caccia e pesca (comma 2).
Motivi del ricorso
Violazione del principio costituzionale del pubblico concorso (art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione) in quanto l'accesso alla qualifica superiore è assicurato a tutti gli idonei ed è ristretto al solo personale interno. L'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate deve avvenire secondo la regola del pubblico concorso, alla quale è possibile derogare solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza; non sono ragionevoli norme che prevedono scivolamenti automatici verso posizioni superiori senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali, o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti (sentenze 218/2002, 373/2002 e 274/2003).
Decisione della Corte
Per costante giurisprudenza, il concorso pubblico costituisce la forma ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (sentenze 34/2004, 194/2002, 1/1999, 333/1993, 453/1990 e 81/1983), al quale può derogarsi solo “in presenza di peculiari situazioni giustificatrici”, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. La regola del pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (194/2002); l'accesso al concorso può essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione. Tuttavia ciò può accadere “fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nella amministrazione pubblica attraverso norme di privilegio, escluda, o irragionevolmente riduca, la possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti con violazione del carattere pubblico del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione” (141/1999). L'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge alla regola del pubblico concorso. Non sono ragionevoli norme che prevedono scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti (218/2002, 373/2002 e 274/2003). La disposizione censurata è illegittima perché irragionevole sotto il profilo della limitazione della partecipazione al concorso al solo personale interno. Il passaggio da un'area ad un'altra comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro con relativa progressione in carriera ed è quindi soggetto al principio del pubblico concorso (320/1997). Deve sussistere un ragionevole punto di equilibrio fra il principio del pubblico concorso e l'interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative ( 205 e 34 del 2004).
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata.