Giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443) promossi con due ordinanze del TAR Puglia
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni censurate prevedono che le infrastrutture di telecomunicazioni considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della l. 443/2001 sono opere di interesse nazionale, realizzabili anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge quadro sulla protezione dalla esposizione a campi elettromagnetici 36/2001. Le infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
La controversia da cui è sorto l'incidente di costituzionalità riguarda la legittimità di un provvedimento dirigenziale (con il quale il Comune di Ostuni ha negato ad una società. l'autorizzazione per la installazione e l'esercizio dell'impianto di telefonia mobile sul lastrico solare di un immobile) e delle prescrizioni regolamentari e urbanistiche comunali a base del provvedimento stesso.
Gli atti impugnati si fondano su quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dal regolamento organizzativo del sistema di teleradiocomunicazioni adottati dal Comune, e anche dall'art. 10, comma 2, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, che vieta la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni nelle aree di pregio storico, culturale e testimoniale (disposizione dichiarata illegittima dalla sentenza 307/2003).
Motivi del ricorso
Ritiene fondate le censure mosse dal ricorrente nei confronti degli atti impugnati, che sono a loro volta in contrasto con quanto statuito dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 198 del 2002.
Anche il d.lgs. 198/2002 presenta diversi profili di illegittimità costituzionale. Qualificando gli impianti di teleradiocomunicazioni come infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, svuota di contenuto il provvedimento autorizzatorio edilizio di competenza del comune; lede le competenze di Regioni ed enti locali in materia di legislazione e pianificazione urbanistica e governo del territorio (in quanto l'installazione sul territorio delle stazioni radio-base di telefonia mobile incide, oltre che sulla tutela dell'ambiente, su una pluralità di materie rientranti in ambiti di competenza concorrente, tra cui l'ordinamento della comunicazione, la tutela della salute e il governo del territorio). Disciplinando in modo esaustivo l'inserimento urbanistico delle stazioni radio-base per telefonia cellulare sul territorio comunale, la normativa contrasta anche con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza delle scelte legislative.
Decisione della Corte
La sentenza 303/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del d.lgs. 198/2002 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione. L'art. 1, comma 1, della l. 443/2001 aveva conferito al Governo il potere di individuare le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale a mezzo di un programma formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate, ovvero su proposta delle Regioni, sentiti i Ministri competenti, ma il d.lgs. 198/2002 ha sconfinato dai limiti della delega.
Dopo le due ordinanze di rimessione sono entrati in vigore il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 gennaio 2004, n. 5, che hanno, tra l'altro, ridisciplinato il settore relativo alle infrastrutture di comunicazioni elettroniche.
L'art. 4, comma 1, del d.l. 315/2003 ha inoltre stabilito che i procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del d.lgs. 198/2002 ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 303/2003 sono disciplinati dal d.lgs. 259/2003. I termini procedimentali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo d.lgs. 259/2003.
Dichiarazione:
Occorre che il giudice remittente valuti se le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano tuttora rilevanti alla luce dello ius superveniens.
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.