Sentenza n.151 - deposito 12 2005


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia - Romagna


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 1 dell'art. 4 prevede un contributo, per l'anno 2004, di 150 euro per ogni utente che, in regola con l'abbonamento, acquisti o noleggi un decoder per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, fissando il limite di spesa di 110 milioni di euro; il comma 2 prevede un contributo di 75 euro, nel limite di 30 milioni di euro, a favore di chi acquista, noleggia o detiene in comodato un apparecchio per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via internet; il comma 3 indica le modalità di attribuzione del contributo. Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro delle telecomunicazioni, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri e modalità di attribuzione dei contributi; il comma 5 incrementa, a partire dal 2004, il finanziamento previsto dal d.l. 323/1993, convertito in legge 422/1993, a favore dell'emittenza televisiva e locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale. Il comma 6 prevede un'estensione del beneficio previsto dall'art. 28 della l. 416/1981 (sulla disciplina delle imprese editrici e le provvidenze per l'editoria) a favore delle imprese editrici (riduzione del 50% delle tariffe telefoniche fatturate), nel caso di utilizzo delle linee telefoniche con strumenti informatici.


Motivi del ricorso


I contributi sono riconducibili alla materia sostegno dell'innovazione tecnologica, in quanto ne sono beneficiari i soggetti comuni, e non le imprese; poiché alle Regioni sono rimesse sia la disciplina concreta degli interventi sia la loro erogazione, allo Stato spetta solo la legislazione di principio. Inoltre, stante la loro esiguità, non vi è motivo per una loro gestione unitaria in sede nazionale. Anche a volerli ricondurre nell'ambito dell'ordinamento della comunicazione, ci si troverebbe sempre in ambito concorrente, e le disposizioni sono censurabili sotto tre profili: contengono disposizioni di dettaglio; dispongono finanziamenti diretti senza alcun coinvolgimento regionale, attribuiscono poteri regolamentari al Ministro delle comunicazioni, in contrasto con quanto previsto dal sesto comma dell'art. 117 Cost..

Decisione della Corte

Le uniche censure motivate si riferiscono al comma 1 dell'art. 4 e al comma 4 dello stesso articolo, riguardanti il contributo per l'acquisito di un decoder per la ricezione dei segnali televisivi di tecnica digitale terrestre. Dichiara inammissibili per difetto di motivazione tutte le altre censure.

Le disposizioni censurate sono volte a favorire la diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva quale strumento di attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli imperativi ineludibili emergenti della giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza televisiva (466/2002), in quanto l'informazione costituisce condizione preliminare per l'attuazione dei principi propri dello Stato democratico (312/2003 e 29/1996).

Le disposizioni impugnate attengono a materie ed interessi (tutela della concorrenza, sviluppo tecnologico, tutela del pluralismo dell'informazione) appartenenti alla competenza legislativa esclusiva e concorrente dello Stato, senza che alcuna di esse possa dirsi prevalente così da attrarre l'intera disciplina.

Considerando l'eccezionalità della situazione caratterizzata dal passaggio alla tecnica digitale terrestre, l'assunzione di una funzione amministrativa da parte dello Stato, nella forma dell'erogazione di un contributo economico in favore degli utenti previa adozione di un regolamento che stabilisca criteri e modalità di attribuzione del contributo, appare giustificata, in base al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., dalla esigenza di esercizio unitario della funzione stessa: l'intervento non può non essere uniforme sull'intero territorio nazionale.



 


Dichiarazione:


Dichiara le questioni parte inammissibili e parte infondate.