Giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 17 luglio 2002, n. 17 (Istituzione di case da gioco nel Friuli Venezia Giulia).
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge censurata consta di un solo articolo diviso in 15 commi. Prevede che l'amministrazione regionale può promuovere la costituzione, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, di una società per azioni con lo scopo di gestire case da gioco ovvero affidare lo svolgimento dell' attività, in regime di concessione, ad una società con sede in uno Stato membro dell'Unione europea.
Il comma 9 dell'art. 1 stabilisce che una quota pari al 20% degli utili provenienti dalla gestione delle case da gioco viene destinato al rafforzamento delle strutture delle forze dell'ordine presenti nel territorio regionale.
Motivi del ricorso
Il gioco d'azzardo è punito dall'ordinamento giuridico penale come reato contravvenzionale in base agli articoli 718 e seguenti del codice penale.
L'art. 1 contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia penale. Poiché gli artt. 718 e ss. del c.p. prevedono un divieto generalizzato del gioco d'azzardo, alla stessa competenza legislativa statale deve restare riservata l'individuazione di ogni altra ipotesi di deroga alle disposizioni penali.
Il comma 9 contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza (da interpretarsi nel senso restrittivo, in ragione della connessione con l'ordine pubblico e della esplicita esclusione della polizia amministrativa locale).
Né lo statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia né le relative norme di attuazione contemplano le materie dell'ordinamento penale e della sicurezza pubblica.
Decisione della Corte
L'art. 117, secondo comma, lettera l), riserva allo Stato l'ordinamento penale come sistema normativo riguardante il diritto sostanziale; la disciplina processuale è già enumerata nel primo periodo dalla stessa lettera l). Questa competenza era indiscussa anche prima della riforma del Titolo V. Le Regioni non dispongono di alcuna competenza che le abiliti a introdurre, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste dallo Stato. In particolare, non possono considerare lecita un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento statale.
La materia penale non è determinabile a priori: essa nasce quando il legislatore nazionale detta norme incriminatrici, e ciò può avvenire in qualsiasi settore, a prescindere dal riparto di attribuzioni legislative tra lo Stato e le Regioni e sempre nei limiti della non manifesta irragionevolezza.
Le attuali deroghe alla disciplina relativa alle case da gioco sono state sempre ricondotte a discipline statali diverse da quelle contenute negli articoli 718 e ss c.p., che resta inderogabile.
La legge regionale impugnata introduce una deroga al generale divieto per la legge regionale di intervenire in materia penale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Friuli Venezia Giulia 17/2002.