Giudizi principali di legittimità costituzionale in relazione alla l.r. Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati - OGM) e alla l.r. Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2 della l.r. Puglia prevede un divieto generalizzato di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati o di ogni altro tipo di OGM. Analoghe prescrizioni sono contenute nella l.r. Marche 5/2004.
Motivi del ricorso
Contrasto con l'art. 22 della direttiva 2001/18/CE (sulla emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), che stabilisce il principio della libera circolazione e dispone che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti conformi ai requisiti della direttiva stessa. Violazione dell'art. 23 della stessa direttiva e dell'art. 25 del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224 (attuativo della medesima direttiva), secondo cui solo le autorità competenti indicate (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministeri della salute, del lavoro, delle politiche agricole,delle attività produttive e Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica) possono bloccare, ricorrendone gli specifici presupposti e con le modalità previste, la circolazione sul proprio territorio di un prodotto contenente OGM ritenuto pericoloso, avviando una serie di consultazioni al termine delle quali la Commissione UE dovrebbe decidere sulla fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando un uguale livello di protezione all'interno della Comunità o invitando lo Stato che le ha adottate ad abrogarle e a ripristinare la libera circolazione del prodotto sul proprio territorio. Ravvisa violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, sotto il profilo dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost., in quanto il divieto generalizzato alla presenza di OGM sul territorio regionale si pone al di fuori del quadro procedurale indicato dal d.lgs. 224/2003 finalizzato ad una uniforme tutela ambientale su tutto il territorio nazionale.
Decisione della Corte
Dichiara inammissibile il ricorso avverso la l.r. Puglia perché la costituzione in giudizio è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 23, comma 3, delle Norme sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale; inammissibili per genericità anche le censure rivolte contro gli articoli 1, 3 e 7 della l.r. Marche. Poiché la determinazione governativa di impugnazione è specifica solo con riferimento all'art. 2, ritiene validamente proposto il ricorso solo nei confronti dell'art. 2 della l.r. Marche 5/2004 (che pone un problema identico a quello sotteso all'art. 2 della l.r. Puglia 26/2003). Ritiene erronea l'indicazione delle norme interposte che dovrebbero dimostrare la illegittimità costituzionale della disposizione. La direttiva 2001/18/CE riguarda sia l'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati, sia la loro immissione in commercio; l'art. 2 della l.r. Marche 5/2005 si riferisce invece solo alla coltivazione di prodotti agricoli o all'allevamento di animali geneticamente modificati. La asserita violazione del primo comma dell'art. 117 Cost., sulla violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, da parte di disposizioni di legge regionale che riguardano solo tipiche forme di emissioni di OGM nei settori dell'agricoltura o della zootecnia non può conseguire alla violazione di disposizioni che invece regolano specificamente il diverso profilo della immissione in commercio di OGM.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibili tutte le questioni sollevate.