Sentenza n.147 - deposito 12 2005


Giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale) promossi con due ordinanze del 23 aprile 2002 dal TAR Piemonte


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 4/1997 prevede che il medico veterinario dipendente del SSN che svolge attività libero – professionale deve segnalare al direttore generale dell'azienda sanitaria regionale di appartenenza programmi e tempi di massima del proprio impegno; l'art. 2 stabilisce che l'attività professionale deve essere svolta dal medico veterinario al di fuori del territorio di competenza della ASR presso la quale egli svolge servizio di pubblico dipendente e che egli non può risultare titolare di strutture ambulatoriali private né risultare vincolato con rapporto di lavoro subordinato alla struttura stessa. L'art. 3 definisce le modalità in base alle quali il medico veterinario può svolgere attività libero professionale; l'art. 4 stabilisce che tra le attività professionali sono comprese anche quelle in campo sportivo.


Motivi del ricorso


Violazione degli articoli 4 e 35 della Costituzione in quanto la disciplina è preclusiva delle concrete possibilità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari dipendenti pubblici e quindi del diritto al lavoro; l'art. 3 è violato sotto il profilo della ragionevolezza in quanto la normativa regionale ammette i veterinari all'esercizio dell'attività libero-professionale e poi restringe in modo contraddittorio le possibilità di esplicazione del diritto fino a vanificarlo; l'art. 120, comma primo, della Costituzione (sull'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale) è violato in quanto viene limitato lo svolgimento dell'attività professionale; l'art. 117 è violato in quanto la disciplina si discosta dai principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale, in base ai quali i medici dipendenti pubblici possono svolgere la libera professione, salva la possibilità di regolamentarne le modalità, per evitare un pregiudizio per il servizio pubblico.


Decisione della Corte


La legge interviene nella materia tutela della salute, di legislazione concorrente sia nel vecchio sia nel nuovo assetto costituzionale di distribuzione delle competenze, nella quale spetta quindi senz'altro al legislatore statale la determinazione dei principi fondamentali. Questi principi sono tuttora desumibili dal dpr 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, attuativo della delega contenuta nell'art. 47, comma 3, n. 4, della l. 833/1978, secondo cui il personale veterinario ha facoltà di esercitare l'attività libero-professionale fuori dei servizi e delle strutture delle unità sanitarie locali, purché essa non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi e i fini istituzionali della stessa unità sanitaria locale e non sia incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale. Le modifiche successivamente apportate al dpr 761/1979 hanno ribadito la compatibilità dell'attività libero-professionale con il rapporto unico di impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro, all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse. Le limitazioni poste alla attività libero-professionale non sono assolute, ma relative: operano nel territorio della USL presso la quale il veterinario svolge il proprio servizio come pubblico dipendente. Inoltre, in quanto riferite alle sole strutture ambulatoriali private per la cura degli animali d'affezione, appaiono connesse alla finalità che non siano compromesse le finalità istituzionali nel settore della assistenza e della vigilanza zooiatrica che la USL svolge nel territorio di propria competenza. Non ravvisa violazione degli articoli 4 e 35 della Costituzione. Non ritiene irragionevole e non ravvisa contrasto con il principio della generale libertà dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale consentire la prestazione dell'attività libero-professionale nel rispetto di determinati limiti (al di fuori delle strutture pubbliche, al di fuori dell'orario di servizio, al di fuori del plus orario) finalizzati alle esigenze istituzionali delle strutture pubbliche, in ossequio ai principi indicati dal legislatore nazionale. Non ravvisa neanche violazione dell'art. 120 Cost., in quanto il limite territoriale si riferisce unicamente al territorio di competenza della azienda sanitaria regionale presso la quale il veterinario svolge il proprio servizio di pubblico dipendente. L'art. 120 Cost. vieta al legislatore regionale di porre limiti alla possibilità per i cittadini di svolgere attività di lavoro nel territorio della Regione, non di individuare limitazioni all'interno del territorio stesso, sulla base di specifiche esigenze.


Dichiarazione:


Dichiara le censure parte inammissibili e parte infondate.