Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 2, e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) promosso dalla Provincia autonoma di Trento
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 7, comma 2, della l. 4/2004 dispone, fra l'altro, che le Province autonome vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni legislative volte a favorire l'accesso agli strumenti informatici dei soggetti portatori di handicap; l'art. 10 prevede l'emanazione, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, di un regolamento governativo di attuazione.
Motivi del ricorso
Entrambe le disposizioni presuppongono la loro diretta applicabilità nei confronti delle Province autonome, pur riguardando materie, come l'assistenza sociale, l'ordinamento degli uffici provinciali e dell'istruzione e formazione professionale, appartenenti per Statuto alla competenza legislativa provinciale.
Decisione della Corte
Richiama le disposizioni dello Statuto provinciale che escludono in via generale l'immediata applicabilità alla Provincia autonoma della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specifici della normativa. Dalla competenza esclusiva statale in tema di determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, comma secondo, lett. m), Cost., non consegue la diretta applicabilità della legge. L'art. 10 della l. cost. 3/2001 stabilisce infatti che le disposizioni della legge costituzionale stessa si applicano a Regioni e Province autonome solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. E le materie oggetto della legge censurata già appartenevano alla competenza legislativa provinciale per effetto dello statuto. Con specifico riferimento all'art. 10 censurato, osserva che, in base al sesto comma dell'art. 117 Cost., lo Stato non può esercitare la potestà regolamentare in materie rientranti nella competenza legislativa provinciale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni.