Sentenza n.135 - deposito 6 2005

Incidenti rilevanti


Giudizio per conflitto di attribuzioni promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione alla nota 11 giugno 2002 del Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del decreto dello stesso Direttore generale 8 maggio 2002


Contenuto delle disposizioni impugnate


Con la nota 11 giugno 2002, veniva preannunciata un'ispezione presso lo stabilimento M. di Merano, programmata in base al decreto del Ministero dell'ambiente 3 febbraio 1998 e al precedente decreto del direttore generale 8 maggio 2002, con il quale era stata istituita la commissione incaricata di svolgere l'ispezione.


Motivi del ricorso


Lesione delle competenze concorrenti attribuite dallo Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige e dalle relative norme di attuazione delle Province autonome in materia di igiene e sanità, servizi antincendi e prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche. Lesione anche del principio di leale collaborazione, in quanto il Ministero avrebbe dovuto coinvolgere la Provincia nella procedura dell'ispezione o informarla direttamente in via preventiva.


Decisione della Corte


Ripercorre la normativa comunitaria in materia di prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Richiama in particolare la direttiva 96/82/CE recepita in Italia con il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 che impone alle Regioni e alle Province autonome di adeguare i propri ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel decreto e attribuisce alle Regioni stesse l'effettuazione delle verifiche ispettive. Fino al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di incidenti rilevanti, le ispezioni negli stabilimenti di maggior rischio (per i quali vige l'obbligo del rapporto di sicurezza) sono disposte dallo stesso Ministero. Il Ministero può effettuare ispezioni in tutti gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti (sia in quelli soggetti all'obbligo del rapporto di sicurezza, sia in quelli tenuti solamente ad una politica di prevenzione comprensiva del sistema di gestione della sicurezza) (art. 25, commi 2 e 6, d.lgs. 334/1999). La disciplina configura quindi un sistema di controlli concorrenti, che si realizza mediante ispezioni disposte sia dalla Regione sia dal Ministero. Richiama precedenti sentenze con le quali aveva già affermato che la disciplina delle industrie a rischio di incidente rilevante è riconducibile all'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost., sulla tutela dell'ambiente, essendo stato intento del legislatore quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza escludere la competenza regionale della cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (407/2002). Considerando la centralità delle verifiche ispettive nella disciplina dei controlli sui rischi di incidenti rilevanti, afferma che rientra nella ratio di una effettiva tutela dell'ambiente riservare allo Stato non solo il potere di disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale, ma anche le potestà amministrative necessarie a garantire l'adeguatezza degli standard di protezione. L'art. 25, comma 6, nel riconoscere la permanenza di un potere ispettivo generale in capo al Ministero dell'ambiente, costituisce norma fondamentale cui la Provincia di Bolzano è tenuta ad adeguarsi. Rientra nelle competenze del Ministro disporre ed effettuare l'ispezione a norma dell'art. 25, commi 2 e 6, nell'esercizio di un potere ad esso spettante anche nei confronti della Provincia autonoma. Il Ministro non ha, nel periodo transitorio, l'onere di preavvertire la Provincia autonoma della effettuazione di una verifica ispettiva presso un impianto a rischio di incidente rilevante. Quando la disciplina andrà a regime, sarà necessario individuare forme di reciproca informazione e collaborazione tra Stato e Regioni.


Dichiarazione:


Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Direttore generale del Ministero dell'ambiente, disporre una ispezione presso lo stabilimento M. ed istituire la commissione incaricata di svolgere l'ispezione.